Al fine di garantire comportamenti omogenei in tutta la Liguria, si forniscono a questo riguardo i seguenti chiarimenti.

I bandi del PSR relativi a investimenti consentono la presentazione di domande di pagamento parziali, in corrispondenza di stati di avanzamento dei lavori, a condizione che siano riferiti a lotti funzionali.

Nel caso si tratti di acquisti, normalmente non ci sono difficoltà nell’individuare un lotto funzionale. Nel caso di investimenti relativi a beni immobili la situazione è più articolata, ma è già stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Autorità di Gestione.

Il caso della pianificazione forestale (segnatamente la predisposizione di Piani di assestamento e utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale -PdA- o di Piani di Gestione Forestale -PGF- sostenuta dalla sottomisura 8.5) è ancora differente, trattandosi di un investimento di tipo immateriale, in cui il prodotto finale è appunto il Piano, che tuttavia nella sua formazione prevede una serie di attività, sia di campo che di tipo elaborativo e concettuale.

In linea teorica, infatti, il Piano può esercitare la sua funzione (per la quale è concesso il finanziamento), solo dopo essere stato ultimato e debitamente approvato, a seguito dell’istruttoria tecnica prevista, compresa l’acquisizione di pareri eventualmente necessari.

Tuttavia la definizione di “lotto funzionale” non può applicarsi solo al Piano approvato: in questo modo si creerebbe, tra l’altro, un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri tipi di investimento.

Si può pertanto considerare “lotto funzionale”, nel caso della redazione dei Piani forestali, una realizzazione parziale delle attività che concorre alla realizzazione dell’intero investimento. La funzionalità, in questo caso, deve essere riferita al completamento della parte di investimento realizzata e che si rende comunque disponibile e funzionale per i passaggi successivi, e non alla funzione che l’intero Piano svolgerà una volta approvato.

In tal senso, anche al fine di perseguire una adeguata progressione della spesa e contestualmente consentire ai beneficiari di ridurre il ricorso ad anticipazioni di cassa, possono essere presentate domande di pagamento per stati di avanzamento lavori, con spese adeguatamente rendicontate, rispettivamente per:

a)      Piani di Assestamento e utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali (PdA)

1)   al completamento delle diverse attività in bosco, come i rilievi forestali previsti o la segnatura dei confini;

2)   alla presentazione degli elaborati di Piano completi al Settore Ispettorato Agrario competente, ivi compresi gli adempimenti di caricamento sul Sistema Informativo per l’Assestamento Forestale (SIAF).

Nei casi di cui al punto 1) l’importo della domanda di pagamento sarà definito sulla base del valore delle attività realizzate, utilizzando a tal fine i parametri di spesa presenti a preventivo, allegando alla domanda di pagamento una breve relazione di congruità del collaudatore incaricato, mentre nei casi di cui al punto 2), ove tutto il lavoro è completato fatta salva la necessità di eventuali modifiche e integrazioni che venissero richieste durante la fase istruttoria, la domanda di pagamento non necessita di altra documentazione e potrà riguardare al massimo il 90% dell’importo concesso;

b)      Piani di gestione forestale (PGF)

In questo caso, ove non sono ordinariamente previsti rilievi di campo, è possibile la presentazione di una domanda di pagamento per uno stato di avanzamento lavori solo alla presentazione degli elaborati di piano completi al Settore Ispettorato Agrario competente, ivi compresi gli adempimenti di caricamento sul SIAF. Come per i PdA la domanda di pagamento potrà riguardare al massimo il 90% dell’importo concesso.

Resta ovviamente fermo il fatto che, per entrambe le tipologie di pianificazione, la domanda di pagamento del saldo finale, e comunque l’erogazione dello stesso, è subordinata alla approvazione finale del Piano.