Sono ammissibili macchine non propriamente agricole (ad esempio un escavatore)?
NO. Sono ammissibili i soli mezzi che possono essere classificati come agricoli (il certificato di conformità rilasciato dalla ditta costruttrice deve riportare la denominazione “Agricolo”, possono rientrarvi anche i mezzi operatori agricoli appunto).  Costituiscono eccezione le aziende agricole che, per la natura della loro produzione e la conseguente organizzazione aziendale, necessitano di continui scavi e movimentazioni di terra per realizzare la loro particolare produzione agricola – appartengono a questa categoria, per esempio, i vivai di piante da esterno allevate in piena terra. Per questo particolare tipo di aziende e di produzione, quindi, un escavatore è a tutti gli effetti una macchina impiegata in un processo produttivo agricolo. I macchinari, come tutti gli altri investimenti,  devono essere funzionali e dimensionati (anche per gli aspetti economici) all'effettiva consistenza aziendale.

Sono ammissibili mezzi agricoli a Km 0?
No, non sono ammissibili i mezzi a km 0.

Il compromesso può essere fatto prima della presentazione dell'istanza di P.S.R.? L'importo relativo al compromesso è ammissibile a contributo anche se antecedente la presentazione della domanda?
No in quanto la stipula del compromesso costituisce avvio dell'investimento che, come previsto dal PSR, non può essere antecedente alla domanda di sostegno.  Si rammenta che nel caso di acquisto di terreni o di fabbricati è sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione,  il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti. (vedere elenco documentazione da allegare alla sottomisura 4.1, pubblicato su agriligurianet.it)

Come deve essere determinato il valore a nuovo dei fabbricati? Su dei parametri standard (es borsino quotazioni immobiliari) oppure analiticamente? Occorre una perizia asseverata?
Nel caso di acquisto di terreni o di fabbricati, la valutazione del valore immobiliare necessaria a dimostrare che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato, può essere valutata, attraverso la banca dati consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Banche+dati/. Nel caso l'immobile oggetto di valutazione non sia assimilabile a quelli presenti nella banca dati, è necessaria l’attestazione di un tecnico abilitato indipendente con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato.

La realizzazione di uffici, spogliatoi e bagni  può beneficiare dell'aiuto della sottomisura 4.1?
I locali destinati ad uffici, spogliatoi e bagni possono essere ammessi se relativi e necessari alla produzione, alla trasformazione e vendita dei prodotti agricoli esclusivamente di provenienza aziendale.Si ricorda che gli investimenti ammissibili sulla sottomisura 4.1 possono riguardare: a) la produzione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); b) le attività complementari svolte dall’azienda agricola per la trasformazione e/o la vendita di prodotti agricoli di provenienza aziendale, a condizione che i prodotti della trasformazione siano ancora prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

L'acquisto di un immobile è possibile solo se sullo stesso si va a fare una ristrutturazione sostanziale? ossia se l'immobile non necessita di ristrutturazione sostanziale, in quanto già dotato di quanto necessario, l'acquisto non è ammissibile, pertanto l'azienda dovrebbe eventualmente optare per una nuova costruzione per poter usufruire dell'aiuto?
Come riportato chiaramente nel bando 4.1, approvato con DGR 1394/2015,  è una spesa ammissibile solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione.

E' ammissibile al sostegno l'acquisto di un immobile che è già in disponibilità dell'azienda con contratto di affitto o altro titolo?
No, non è ammissibile in quanto non rappresenta un miglioramento dell'azienda. Sono infatti considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda agricola.

I muri di sostegno che sottostanno a colture non perenni (es. anemoni e ranuncoli) possono essere finanziati?
I muri di sostegno sono ammissibili, nel quadro di un intervento complessivo di investimenti che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola, dimostrabile tramite la redazione del piano di sviluppo aziendale (PAS).

Sono ammissibili a sostegno gli impianti di piante officinali/aromatiche come ad esempio la lavanda?
Il bando sottomisura 4.1, approvato con DGR 1394/2015, al punto 3 del capitolo “Condizioni relative all’ammissibilità degli investimenti” prevede tra gli investimenti ammissibili: “impianto di colture poliennali finalizzate al miglioramento fondiario quali frutteti, oliveti, vigneti o colture arboree o arbustive con un ciclo colturale di almeno cinque anni”. E' attualmente ancora in vigore la DGR 1262/2011 che indica la  durata ordinaria del ciclo vitale della lavanda in 10 anni. Si ritiene pertanto che sia una coltura ammissibile a sostegno, naturalmente per quanto riguarda l'impianto di lavanda da taglio e non la coltura in vaso.

Nel caso di acquisto di terreno agricolo dal suocero del beneficiario, lo stesso è ammissibile a finanziamento?
Il bando sottomisura 4.1, approvato con DGR 1394/2015, prevede come non ammissibili "le compravendite di terreni e fabbricati effettuate tra soggetti aventi interessi comuni (parenti e affini fino al terzo grado, soci dell'acquirente e/o del venditore). Pertanto, essendo il suocero un affine di primo grado, la spesa non e ammisibile.

La concessione al prelievo dell'acqua è una condizione indispensabile per l'ammissibilità al finanziamento (per gli interventi legati alla irrigazione)?
La presenza della concessione/autorizzazione alla derivazione idrica, nel caso di investimenti nell’irrigazione,  è  una condizione che determina la cantierabilità dell’investimento, pertanto tale requisito deve essere assolto al momento della presentazione della domanda di sostegno, cosi come previsto nel capitolo disposizioni generali, allegato A della DGR 612/2016.