Nei bandi delle diverse sottomisure, in relazione ai beneficiari pubblici, è scritto: "Per l'espletamento delle procedure di appalto è obbligatorio avvalersi della stazione unica appaltante regionale (SUAR)". Si chiede se l'obbligatorietà valga anche per gli appalti sotto soglia e se l’obbligo di avvalersi della SUAR sussista anche nel caso che il Comune richiedente faccia parte di una Unione di Comuni che si sia qualificata come centrale di committenza (art. 37, comma 4, lettera b Dlgs 50/2016).

La risposta al quesito sarà oggetto di una specifica modifica al bando, per il dovuto chiarimento formale. Ad ogni buon conto, l’obbligo di avvalersi di una stazione appaltante sussiste nel caso in cui sia prevista una procedura d’appalto. I cosiddetti “affidamenti diretti”, disciplinati dall’art. 36, comma 2) lettera a) del Dlgs 50/2016, sotto la soglia degli € 40.000, devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni del medesimo codice. Inoltre, secondo la vigente normativa, il soggetto richiedente può fare riferimento ad una propria centrale di committenza, purché qualificata come tale. Pertanto l’obbligo di avvalersi della SUAR non sussiste se il soggetto richiedente utilizza una diversa stazione appaltante.

Ad ogni modo, al fine di disporre di uno strumento di controllo procedurale utile per il beneficiario pubblico e per le valutazioni istruttorie, per gli acquisti di beni e servizi nonché i concorsi pubblici di progettazione deve essere compilata e allegata alla domanda di sostegno la check list “Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – DOMANDA DI SOSTEGNO - per autovalutazione ad uso dei beneficiari”, secondo il modello liberamente scaricabile seguendo il percorso: http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html  Oppure all’indirizzo web: http://bit.ly/2oSFfbE

Nei bandi, ai capitoli dedicati alla domanda di sostegno, è scritto che il progetto di intervento, tra l'altro, deve "essere corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant’altro eventualmente necessario per attestare l’immediata eseguibilità di quanto previsto dal progetto (per le domande di sostegno presentate da un ente pubblico, è possibile riferirsi a un progetto di livello definitivo)". Anche i Comuni, quindi, devono allegare tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie in sede di presentazione della domanda di sostegno?

In linea generale il PSR prevede che alla domanda di sostegno debba essere allegato un progetto di pronta cantierabilità. Per gli Enti pubblici, tuttavia, predisporre una progettazione esecutiva già nella fase di presentazione della domanda può risultare un passo eccessivamente oneroso, in assenza peraltro di certezza della copertura dell'intervento. Per questo motivo i bandi specificano che può essere accettato un progetto di livello definitivo. Il livello definitivo della progettazione è quello definito dal D.lgs. n. 50/2016, in particolare dall'art. 23 comma 7) che dice:  "Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". Quindi, poiché il livello definitivo contiene tutti gli elementi per il rilascio delle autorizzazioni (ma non già le autorizzazioni), può essere presentata domanda sul PSR senza che le autorizzazioni già ci siano. Si richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che i bandi prevedono comunque una tempistica di realizzazione degli interventi richiesti, decorrente dalla data di concessione del sostegno. Pertanto gli Enti pubblici dovranno operare una attenta programmazione degli interventi, dovendo scomputare i tempi necessari per l'ottenimento degli eventuali titoli abilitativi necessari dal numero di mesi disponibili per fare i lavori.