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03
Mag
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PSR Liguria facile

Inviato il in psrliguriafacile

6) - Cosa sono le priorità e le focus area?

Le priorità sono la declinazione dei tre obiettivi strategici dello sviluppo rurale: competitività del settore agricolo, gestione sostenibile delle risorse naturali e sviluppo equilibrato dei territori rurali (art. 4 Reg. 1305/2013) mentre le Focus area sono gli aspetti specifici che possono essere scelti dallo stato membro per perseguire una delle priorità.

 

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26
Apr
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PSR Liguria facile

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5) - Dagli assi alle priorità? Cosa è cambiato nel nuovo PSR 2014-2020?

La novità più importante è stata la conversione degli Assi, in cui venivano inquadrate in precedenza le misure dello sviluppo rurale nel PSR 2000-2006 e 2007-2013, in priorità che si articolano a loro volta in focus area (aree di intervento) rappresentanti i veri pilastri su cui poggia la strategia del PSR.

 

 

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18
Apr
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PSR Liguria facile

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4) - Come posso rimanere aggiornato sul PSR Liguria? 

L’attività di divulgazione del PSR Liguria è costantemente in progress su siti web e canali social.

Informazioni utili su bandi (aperture e scadenze), modalità di presentazione delle domande, obiettivi e risultati conseguiti e quesiti ricorrenti vengono pubblicate su www.psrliguria.it,  sulla pagina facebook https://www.facebook.com/agriligurianet/, su questo blog e sul sito della Rete Rurale Nazionale oltre a essere inviate agli iscritti alla newsletter Agriligurianews.

 

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11
Apr
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PSR Liguria facile

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3) - Come funziona il PSR Liguria?

I contributi e gli aiuti previsti dal PSR Liguria 2014-2020 sono individuati tramite bandi pubblicati sul sito istituzionale della Regione Liguria e sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria (BURL).  

Le domande di sostegno sono compilate a seconda del bando direttamente sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) o Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) e corredate di tutti i necessari allegati.

I bandi individuano le tipologie di intervento, i beneficiari, i tassi di aiuto, le condizioni di ammissibilità, le priorità e i termini entro cui è possibile presentare domanda e realizzare il lavoro.

 

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03
Apr
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PSR Liguria facile

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2) - Quanto vale il PSR Liguria?

Il PSR Liguria è un programma strategico per lo sviluppo dell’agricoltura, della selvicoltura, dell’ambiente naturale e dell’economica delle zone rurali della Liguria ed è la più importante fonte di contributi e di sostegno per gli imprenditori agricoli e forestali liguri. Grazie al PSR i beneficiari possono realizzare progetti e investimenti per il miglioramento delle proprie aziende.
Il PSR mette a disposizione, complessivamente circa 300 milioni di euro di cui circa il 43% proveniente dal bilancio Ue mentre la restante parte è cofinanziata dallo Stato e dalla Regione.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.psrliguria.it

 

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26
Mar
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PSR Liguria facile

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1) - Cos’è il PSR Liguria?

Il PSR della Liguria è un programma settennale (2014-2020) di finanziamenti europei approvato dalla Commissione europea.
E’ un documento complesso, ricco di contenuti e spesso molto tecnico che nasce da una lunga fase di progettazione e negoziazione articolata tra Regione, Commissione Europea e tutti gli altri soggetti portatori di interessi economici e sociali (stakeholder).
La Liguria, come le altre regioni, ha definito il suo Programma seguendo regole europee e nazionali, applicandole alle caratteristiche specifiche del proprio territorio.

Il programma e la relativa documentazione è consultabile e scaricabile dal sito web www.psrliguria.it

 

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26
Mar
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PSR Liguria facile

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Riprendiamo i post pubblicati sulla pagina facebook Agriligurianet per aiutare la comprensione, in maniera facile e sintetica, del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Liguria.

Nei prossimi giorni scopriremo insieme come funziona, gli obiettivi, la sua articolazione, le risorse finanziarie disponibili, i beneficiari.

Ricordiamo che chi lo desidera può interagire con commenti e quesiti sugli argomenti trattati.

Segui il blog per conoscere il PSR della Liguria www.psrliguria.it

 

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15
Set
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Quesiti ricorrenti: sottomisura 6.2 - tipologia di beneficiario

Inviato il in tipologia di beneficiario

Un imprenditore agricolo titolare di azienda agricola (iscritto con la qualifica di CD) con codice ateco 015000 (misto coltivazioni allevamenti)  che ha intenzione di trasformarsi in azienda forestale variando la propria attività principale (con codice ATECO A02..), può beneficiare del premio?

Il quesito sopraesposto, relativo all’avvio di attività nel settore forestale, dà l’occasione di affrontare in maniera più organica l’argomento della tipologia dei beneficiari previsti dalla sottomisura 6.2, che costituisce una novità per il PSR della Liguria. Nel seguito si schematizzano quindi gli elementi di corretta applicazione.

 La sottomisura 6.2 “Aiuto all’avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali” prevede un incentivo volto ad avviare attività di impresa in settori diversi da quello agricolo, e in particolare nel settore forestale e nel settore dei servizi alla persona, ambiti per i quali l’analisi di contesto evidenzia una necessità o, comunque, un’opportunità di sviluppo. L’obiettivo della sottomisura, che è diversa dal premio di primo insediamento nelle aziende agricole (di cui alla misura 6.1) deve peraltro essere osservato alla luce delle condizioni di ammissibilità, in particolare di quelle che si ricordano nel seguito:

1)       Il soggetto richiedente deve avviare per la prima volta l’attività nel settore forestale (codice ATECO A02) o nel settore dei servizi alla persona (codice ATECO Q88);

2)       (omissis)

3)       al fine di garantire la stabilità dell’operazione finanziata, al momento di presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve impegnarsi a proseguire l’attività avviata, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto, i requisiti di accesso, con particolare attenzione al numero dei posti di lavoro creati, e la qualifica di titolare o contitolare giuridico, civile e fiscale dell’impresa. ….

4)       l’insediamento in imprese derivanti dal frazionamento di imprese preesistenti non è ammissibile a finanziamento;

5)      (omissis)

6)      (omissis)

7)       al momento di presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve presentare un piano aziendale di sviluppo, avente i seguenti contenuti minimi:

-       la situazione economica di partenza della persona o della micro o piccola impresa che chiede il sostegno;

-       le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività di impresa in termini di prodotto, servizi, mercato, strategia commerciale, organizzazione aziendale;

-       il fabbisogno di formazione e consulenza, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro e alle tematiche dell’attività avviata;

-       il fabbisogno in termini di investimenti e il relativo cronoprogramma;

-       le previsioni economico–finanziarie da cui sia desumibile la sostenibilità economica e finanziaria delle attività avviata;

-       l’incremento occupazionale previsto in termini di persone stabilmente impiegate.

…. L’attuazione del piano aziendale di sviluppo deve iniziare entro nove mesi dalla data della concessione dell’aiuto e deve concludersi entro 36 mesi dalla data medesima della concessione dell’aiuto;

8)       alla conclusione del piano aziendale di sviluppo di cui al precedente punto 7) l’attività deve impiegare in modo stabile e duraturo, e per tutta la durata del vincolo decennale, almeno una nuova unità lavorativa.

9)       relativamente al settore forestale, l’attività deve raggiungere, alla conclusione del piano aziendale di sviluppo di cui al precedente punto 7), un fatturato annuo pari ad almeno 25.000 Euro derivante da attività selvicolturali che deve essere mantenuto, salvo motivazioni eccezionali, per tutto il periodo di vincolo decennale.

Vale la pena di sottolineare che, nel PSR Liguria, l’avvio di nuove attività agricole è sostenibile unicamente attraverso la già citata misura 6.1, che ha come obiettivo il primo insediamento di giovani agricoltori in aziende agricole economicamente funzionali (condizione verificata tramite il PAS). Si rammenta altresì che il bando della sottomisura 6.2 specifica che la data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA o con la data di variazione dell’attività ai fini IVA. Del resto la sottomisura concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui alla focus area 6.a, ossia “favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione”. In tal senso è infine da considerare che i beneficiari della sottomisura sono diversi a seconda che l’avvio delle attività sia rivolto al settore forestale o a quello dei servizi alla persona, poiché in quest’ultimo caso il beneficiario, nei fatti, è costituito solo dalle imprese agricole, cioè le imprese dotate di partita IVA con codice attività riferito all'attività agricola.

 

Dalle condizioni date, rispetto al beneficiario, risulta quindi che l’accesso alla sottomisura 6.2 è possibile secondo il seguente schema:

Settore FORESTALE

  1. persone fisiche, che avviano per la prima volta l’attività di impresa: non sembrano emergere particolari problematiche applicative. La nuova unità lavorativa attesa come requisito minimo dalle condizioni di ammissibilità può coincidere con il richiedente il premio;
  2. titolare di una micro o piccola impresa già esistente, sottoforma di Ditta individuale (ossia l’imprenditore che percepisce il premio corrisponde alla nuova unità lavorativa nel settore): la nuova attività decorre dalla variazione dell’attività ai fini IVA, ossia la ditta deve variare l’attività economica principale e attivare, sulla propria partita IVA, quella prevista dalla sottomisura (codice ATECO A02).
  3. titolare di una micro o piccola impresa già esistente, afferente a settori economici diversi, che intende mantenere l’attività iniziale e avviare in parallelo una nuova attività nel settore forestale: il premio è concedibile all’impresa solo a fronte di (almeno) una nuova unità lavorativa da destinare al settore forestale, diversa dall’imprenditore che percepisce il premio (che proseguendo la propria attività iniziale non corrisponde alle condizioni di ammissibilità);
  4. titolare di una impresa agricola individuale: la nuova attività decorre dalla variazione dell’attività ai fini IVA (come nel caso di cui al punto 2), cioè la ditta deve variare la propria attività principale, inserendo come tale il codice ATECO A02. Per questa situazione si possono verificare due casi:

a)      l’impresa può cessare di essere una impresa agricola e diventare propriamente una impresa artigiana, ponendosi nella condizione di svolgere senza limitazioni l’attività prevista dal codice ATECO in questione;

b)      l’impresa, pur svolgendo principalmente l’attività forestale, può mantenere la propria connotazione agricola (poiché la selvicoltura rientra tra le attività previste dall’art. 2135 C.C.); in tal caso si rammenta che secondo le indicazioni vigenti, è imprenditore agricolo chi svolge la propria attività mediante l'utilizzo prevalente dei fondi e delle strutture della propria azienda; inoltre, per consentire il necessario controllo della specifica condizione di ammissibilità che prevede un fatturato minimo (€ 25.000/anno), l’impresa aderente dovrà emettere fatture.

In entrambi i casi l’imprenditore che percepisce il premio corrisponde alla nuova unità lavorativa nel settore, prevista come requisito minimo;

5. titolare di una impresa agricola, che mantiene la sua prevalente destinazione agricola e diversifica la propria attività inserendo anche quella forestale. Come per il punto 3., il premio è concedibile all’impresa solo a fronte di (almeno) una nuova unità lavorativa da destinare al settore forestale, diversa dall’imprenditore che percepisce il premio (che proseguendo la propria attività iniziale non corrisponde alle condizioni di ammissibilità).

 Settore SERVIZI ALLA PERSONA 

  1. Poiché in questo caso il soggetto beneficiario deve essere una impresa agricola, la nuova unità lavorativa, attesa come minimale condizione di ammissibilità, è necessariamente rappresentata da persona diversa dell’imprenditore, che continuando la sua originaria attività non corrisponde alle condizioni date.
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20
Giu
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Quesiti ricorrenti: Misura 6.1 - Insediamento giovani agricoltori

Inviato il in Insediamento giovani agricoltori

Il caso è quello di un giovane che si insedia su terreni in affitto, ma che intende acquistare altri terreni che concorreranno a determinare la dimensione aziendale in termini di produzione standard. Per l'acquisto e per altri investimenti di sviluppo dell'azienda presenterà domanda di sostegno sulla misura 4.1. Tale caso va spiegato in relazione, oppure i terreni devono essere acquisiti per lo meno in comodato d'uso al fine di poterli inserire nel fascicolo aziendale?

Il Bando di cui alla dgr 372/2017 al capitolo “condizioni di ammissibilità”  - al punto 4 -  stabilisce:

Al momento di presentazione della domanda di sostegno, il potenziale produttivo dell’azienda in cui il giovane agricoltore si insedia deve essere compreso entro i seguenti limiti in termini di Produzione Standard (PS):

a. limite minimo di 15.000 euro. Tale limite è ridotto a 12.000 euro per le imprese con sede aziendale nelle zone svantaggiate di cui all’art. 32 § 1 del reg. CE 1305/2013 meglio definite nell’allegato “elenco comuni svantaggiati” del PSR;

b. limite massimo di 200.000 euro.

Le dimensioni aziendali saranno verificate tramite le informazioni disponibili sul Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno e dell’apposita scheda del Piano aziendale di sviluppo.

Nel caso di insediamento in qualità di contitolare in azienda costituita NON in forma individuale, i limiti minimo e massimo in termini di PS devono essere rapportati al numero dei contitolari e rispettare quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del Reg. (UE) 807/2014.

Per il calcolo della PS sono computati esclusivamente i prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Da tutto ciò si desume che i terreni da considerare per il calcolo del potenziale produttivo sono esclusivamente quelli inseriti in fascicolo alla data di presentazione della richiesta di sostegno. Si rammenta che, per quanto riguarda la Misura 4.1, non può essere ammesso a finanziamento l’acquisto di terreni già in possesso, a qualsiasi titolo, del richiedente all’atto della domanda di sostegno perché, in tal caso, non sussiste un interesse pubblico a sostenere finanziariamente un’operazione che incrementa il patrimonio dell’azienda ma non modifica né la  struttura produttiva né la produzione. 

 

 

ll giovane agricoltore ha diritto al premio aggiunto nel caso in cui  la sua azienda   sia formata da terreni di proprietà di parenti sino al terzo grado che, però, non erano titolari di “azienda agricola” in quanto non in possesso di partita IVA agricola, ma che coltivavano detti terreni come hobbisti ? 

Il PSR prevede una maggiorazione di ulteriori 8.000 € per insediamenti in aziende costituite per almeno il 50% da terreni non coltivati da almeno 5 anni o precedentemente condotte da soggetti privi di vincoli di parentela con il giovane sino al terzo grado. Se sussiste  un vincolo di parentela,   fra il giovane e il/i cedente/i, entro i termini suddetti, non costituisce eccezione alla norma  la modalità  di conduzione (azienda agricola con Partita IVA, hobbisti, ecc.) esercitata precedentemente dal cedente.    

 

Un giovane  che compirà i 18 anni a luglio e ha ancora da ultimare l'ultimo anno di scuole superiori nell'anno 2017/2018, intende aprire un'azienda agricola e fare richiesta di contributo relativo alle sottomisure 6.1 e 4.1. E' possibile? Se la risposta è affermativa, come possono eventualmente essere rendicontati i lavori in economia, considerando che la scuola la impegna solo parzialmente (solo alcuni giorni la settimana non tutta la giornata e dei nove mesi rispetto all'anno scolastico una parte sono di vacanze)? Se fosse necessario si potrebbe predisporre un calendario sulla base di quello scolastico appena ultimato?

Per quanto riguarda il merito, non ci sono impedimenti a consentire a uno studente di assumere la titolarità di un’impresa agricola. Per quanto concerne la realizzazione di opere con manodopera aziendale il  capitolo 3.8 “fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro” della DGR  n. 1115 del 1/12/2016 “Definizione dei criteri per l’ammissibilità delle spese”  consente, nell’ambito della 4.1., di erogare  contributi sui lavori realizzati in economia solo per i soggetti  iscritto INPS. 

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09
Feb
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Misura 1.2 e Misura 16.1: caricamento modulistica su SIAN

Inviato il in Blog

Quali sono i modelli da utilizzare per la presentazione delle domande sulla misura 1.2 e 16.1 dato che sul SIAN gli allegati hanno un nome differente a quelli in allegato sul bando? 

Di seguito la tabella di confronto

Nome Allegati indicati nel SIAN

Nome Allegati previsti nel bando

Misura di riferimento

-    dichiarazione sostitutiva sul tipo di regime iva o di sostenere realmente e definitivamente l'iva

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assoggettamento o meno al regime IVA (modello allegato n. 6)

Solo per la M16.01

-    delega degli associati ati o ats a presentare domanda e riscuotere il contributo in favore del soggetto capofila che sottoscrive e presenta la domanda

dichiarazione di partenariato (modello allegato n. 5)

Solo per la M16.01

-    relazione tecnica descrittiva

scheda tecnica

M01.02 - M16.01

-    quadro economico di riepilogo

scheda finanziaria

M01.02 - M16.01

-    preventivi spesa comparativi

tre preventivi per ciascuna delle spese inerenti l’acquisizione di beni e servizi ai sensi della DGR n. 1115/2016, salvo le eccezioni ivi previste

M01.02 - M16.01

-    documentazione probante il possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali (estratto conto inps o titolo di studio, ove pertinente)

curricula

M01.02 - M16.01

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26
Gen
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Quesiti ricorrenti: Misura 6.1 - Insediamento giovani agricoltori

Inviato il in Insediamento giovani agricoltori

Frazionamento aziendale
L'acquisto di parte del bestiame da una azienda agricola preesistente ad opera di un giovane determina un caso di frazionamento aziendale?
No, il vincolo è solo per terreni e immobili.

Società agricole
Nei casi in cui i cui il giovane  si insedia in una  società  come si procede per la presentazione dell'istanza?  occorre costituire un fascicolo aziendale a nome del giovane? Il giovane agricoltore al momento della presentazione della  domanda deve avere la residenza in Liguria?
Il beneficiario del "premio di primo insediamento" è il giovane agricoltore, indipendentemente  che si insedi come "ditta individuale" o come "contitolare, socio o amministratore" in società di persone o di capitale, la domande deve essere sempre presentata dal giovane agricoltore e non dalla società.  Bisogna costituire un fascicolo a nome del giovane come "persona fisica" con i soli dati anagrafici e con le coordinare bancarie del giovane. La compilazione della domanda a SIAN deve essere fatta in capo al giovane, agganciando il fascicolo all'uopo costituito, e scegliendo quale forma giuridica "persona fisica" e non "ditta individuale". Nel PAS dovranno essere indicati tutti i dati relativi alla società ed alla carica del giovane all'interno di essa. Anche i data relativi all'azienda agricola da indicare saranno quelli della Società.  Non rileva, ai fini della concessione del premio, la residenza del giovane agricoltore. L'azienda deve essere in Regione Liguria.

PAS
Se nel PAS viene indicata la necessità di formazione  attraverso corsi i giovani agricoltori sono obbligati a dimostrare in fase di controllo di averli effettuati e se si indicata che non serve formazione cosa succede?
La scheda di Misura al capitolo 8.2.6.3.1.8 "importi e aliquote di sostegno" all'ultimo paragrafo stabilisce che la seconda rata del sostegno è subordinata alla corretta e completa attuazione del PAS (compressa la formazione se eventualmente prevista dal PAS). L'incompleta o non corretta realizzazione del PAS nei 36 mesi determina la decadenza della domanda di sostegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate.

Vi è incongruenza fra il Bando Misura 6.1 che prevede l'attribuzione di un punteggio per investimenti attivati sulla Misura 4.1 a partire da 10.000,00 € ed il paragrafo 8.2.6.3.1.11 che  prevede un investimento minimo del PAS Misura 6.1 di  almeno 20.000,00€?
Il giovane agricoltore deve realizzare un pas con investimenti per almeno  € 20.000,00.  Non è obbligato a realizzarlo attivando un'altra domanda di sostegno sul PSR. Può attuarlo anche a proprie spese o con misure diverse dalla 4.1. Di conseguenza, non esiste incongruenza fra i 20.000 € richiesti come soglia minima del pas e i 10.000 € di investimento per il progetto integrato con la 4.1 per l'attribuzione dei punteggi.

Criteri di Selezione - posti di lavoro
Le assunzioni conformi al contratto collettivo nazionale per operai specializzati di durata quadriennale (tutti i contratti agricoli durano 4 anni e poi possono esser rinnovati) sono condizione sufficiente per ottenere ulteriori 5 punti previsti dai criteri di selezione della misura 6.1
Per ottenere i 5 punti (ad unità lavorativa) di priorità è sufficiente un contratto di 4 anni rinnovabile.  Ovviamente dovrà essere mantenuto l'impegno decennale per tutti posti di lavoro creati.

 

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18
Gen
7
Inviato il in Agricoltura

Il Programma di Sviluppo Rurale prevede l’attivazione di 16 misure articolate in sottomisure ed operazioni collegate alle focus area.

L’elenco completo delle misure e sottomisure è disponibile sul portale regionale dell'Agricoltura al seguente link http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/misure-e-sottomisure.html

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Commenti recenti - Mostra tutti i commenti
  • Paola Caffa dice #
    Buongiorno, la misura 4.1 (delibera 933/2022) comprende tra gli investimenti ammissibili la realizzazione di impianti per il comp
  • Fabio Sancarlo dice #
    Buongiorno, in riferimento alla sottomisura 4.4 "muretti a secco", in relazione anche all'altezza del muro, è necessario essere in
  • Fabio Sancarlo dice #
    Buongiorno, in riferimento alla sottomisura 4.4 "muretti a secco" nella compilazione del computo metrico estimativo se il tratto d
10
Gen
0

Quesiti ricorrenti: Misura 4.1 - Computo metrico

Inviato il in Computo metrico

Per predisporre la conversione della “Domanda Semplificata” in “Domanda di Sostegno definitiva”, devo obbligatoriamente utilizzare il foglio di calcolo xsl, proposto sul vs. sito?

Il modello di computo metrico, disponibile su agriligurianet.it (computo metrico estimativo http://bit.ly/2khQMhY) non è da utilizzare obbligatoriamente. Potrà essere presentato un diverso modello che però deve essere redatto riportando tutti gli elementi presenti nel modello regionale.

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10
Gen
0

Quesiti ricorrenti: Misura 4.1 - Prezzario

Inviato il in Prezzario

Per predisporre la conversione della “Domanda Semplificata” in “Domanda di Sostegno defintiva”, per quel che riguarda i computi metrici con voci del Prezzario Reg. OO.EE. devo sempre utilizzare il Prezzario vigente all'epoca di presentazione della domanda semplificata,  oppure devo adeguare i costi al nuovo Prezzario vigente all'epoca della domanda di sostegno definitiva?

Il computo metrico deve essere redatto sulla base del prezziario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest’ultimo, sulla base del prezzario Unioncamere della Liguria, vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso specifico il riferimento è però la data di presentazione della domanda semplificata, presentata a valere sul bando di cui alla DGR 1394 del 15/12/2015.

Visto che per gli interventi di impianto di nuovi Castagneti da Frutto o di recupero di quelli già esistenti non sono presenti nei prezzari regionali voci idonee, si possono usare le voci desunte dai prezzari di altre regioni?
Per interventi non presenti nei Prezzari regionali ufficiali si può ricorrere in altri prezzari ufficiali di altre regioni e vigenti al momento della redazione del computo.

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05
Gen
0

Quesiti ricorrenti: Misura 4.1 - Criteri di selezione

Inviato il in Criteri di selezione

Nel caso di espianto di vigneto antecedente alla domanda di sostegno e successivo reimpianto della medesima superficie, lo stesso si configura come aumento della PS?
No. L'aumento della PS si ha solamente nel caso di effettivo aumento della PS rispetto all'annata agraria precedente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Nel caso di espianto di vigneto antecedente alla domanda di sostegno e successivo reimpianto della medesima superficie, lo stesso si configura come aumento di SAU?
No. L'aumento della SAU si ha solamente nel caso di recupero di terreni precedentemente abbandonati. Per la definizione di terreni abbandonati si faccia riferimento al punto 5 della guida alla compilazione del PAS.

Come distinguo gli Investimenti necessari per aderire a regimi di qualità certificata in base a norme europee, nazionali e regionali di cui alla misura 3.1,  dagli altri investimenti relativi a prodotti di qualità come richiesto nel PAS della 4.1 alla pag.9 punto c7?  Poiché il rapporto viene calcolato sul totale dell'operazione, che ricomprende le spese generali, nell'importo degli investimenti si deve tenere conto anche di queste?
Gli Investimenti necessari per aderire a regimi di qualità certificata in base a norme europee, nazionali e regionali di cui alla misura 3.1 sono gli investimenti obbligatori richiesti dal certificatore per poter ottenere o mantenere l'iscrizione al regime di qualità. Gli "altri investimenti" sono relativi al miglioramento qualitativo o quantitativo delle produzioni certificate pur non essendo obbligatori come quelli precedenti. Le spese generali e tecniche fanno parte della spesa per la realizzazione dello stesso investimento e quindi vanno conteggiate al fine di quantificare la percentuale di incidenza sul totale dell’operazione.

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03
Gen
0

Quesiti ricorrenti: Misura 4.1 - Produzione standard

Inviato il in Produzione standard

La produzione standard ad inizio investimento in base a quali dati deve essere definita? Se presente domanda semplificata la data di inizio investimento quale è?
In base all'ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale, in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno. Se presente domanda semplificata, la data a cui fare riferimento per l'inizio investimento è quella di tale domanda.

Se un titolare ha la sede legale in un Comune svantaggiato e tutta la superficie aziendale o la maggior parte di essa in un comune non svantaggiato, si considerano come parametro i 14.000 o i 18.000 euro di produzione standard?
Il riferimento stabilito dal bando 4.1, necessario a determinare la condizione minima di ammissibilità della domanda in termini di Produzioni Standard, è la sede aziendale che non necessariamente coincide con la sede legale o fiscale. In merito all’individuazione della sede aziendale è necessario che il beneficiario attraverso i CAA individuino e inseriscano nel fascicolo aziendale, nella sezione “ubicazione azienda”, questo dato.

Per coltivazioni ed allevamenti particolari e non contemplati nella tabella delle Produzioni Standard approvata ed inserita nel PAS, come valutiamo il relativo valore di Produzione Standard? 
Nel PAS Pagina 2 sono presenti righe da compilare con scritto “Altra coltivazione (allegare analisi della Produzione Standard proposta)”, spazi nei quali si potranno inserire eventuali ulteriori articolazioni della Produzione Standard:

• tramite assimilazione ad altra coltivazione/allevamento dietro giustificazione tramite uno specifico bilancio aziendale;
• desunte dai dati CREA (EX-INEA) recuperati da Produzioni Standard definite da altre regioni);
• proposte dal richiedente previa specifica indagine di mercato con metodologia analoga a quella RICA/CREA (EX-INEA);
Tali valutazioni dovranno essere prima esplicitate nella Relazione del PAS e con relazioni tecniche specifiche e quindi valutate se idonee dall’Autorità di Gestione, anche con il supporto del CREA. E' ovvio che i prodotti in oggetto devono rientrare nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pena la non ammissibilità al sostegno dei relativi interventi.

Nel caso di colture promiscue come si calcola la Produzione Standard?
Il calcolo della produzione standard deve essere coerente con il fascicolo aziendale, non sono ammessi doppi conteggi delle superfici. Nel caso risultino da fascicolo aziendale produzioni consociate si dovrà prendere in considerazione la PS di una sola coltura che il richiedente dovrà indicare sul PAS.

 

 

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02
Gen
0

Quesiti ricorrenti: Misura 4.1 - Spese ammissibili

Inviato il in Spese ammissibili

Sono ammissibili macchine non propriamente agricole (ad esempio un escavatore)?
NO. Sono ammissibili i soli mezzi che possono essere classificati come agricoli (il certificato di conformità rilasciato dalla ditta costruttrice deve riportare la denominazione “Agricolo”, possono rientrarvi anche i mezzi operatori agricoli appunto).  Costituiscono eccezione le aziende agricole che, per la natura della loro produzione e la conseguente organizzazione aziendale, necessitano di continui scavi e movimentazioni di terra per realizzare la loro particolare produzione agricola – appartengono a questa categoria, per esempio, i vivai di piante da esterno allevate in piena terra. Per questo particolare tipo di aziende e di produzione, quindi, un escavatore è a tutti gli effetti una macchina impiegata in un processo produttivo agricolo. I macchinari, come tutti gli altri investimenti,  devono essere funzionali e dimensionati (anche per gli aspetti economici) all'effettiva consistenza aziendale.

Sono ammissibili mezzi agricoli a Km 0?
No, non sono ammissibili i mezzi a km 0.

Il compromesso può essere fatto prima della presentazione dell'istanza di P.S.R.? L'importo relativo al compromesso è ammissibile a contributo anche se antecedente la presentazione della domanda?
No in quanto la stipula del compromesso costituisce avvio dell'investimento che, come previsto dal PSR, non può essere antecedente alla domanda di sostegno.  Si rammenta che nel caso di acquisto di terreni o di fabbricati è sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione,  il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti. (vedere elenco documentazione da allegare alla sottomisura 4.1, pubblicato su agriligurianet.it)

Come deve essere determinato il valore a nuovo dei fabbricati? Su dei parametri standard (es borsino quotazioni immobiliari) oppure analiticamente? Occorre una perizia asseverata?
Nel caso di acquisto di terreni o di fabbricati, la valutazione del valore immobiliare necessaria a dimostrare che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato, può essere valutata, attraverso la banca dati consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Banche+dati/. Nel caso l'immobile oggetto di valutazione non sia assimilabile a quelli presenti nella banca dati, è necessaria l’attestazione di un tecnico abilitato indipendente con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato.

La realizzazione di uffici, spogliatoi e bagni  può beneficiare dell'aiuto della sottomisura 4.1?
I locali destinati ad uffici, spogliatoi e bagni possono essere ammessi se relativi e necessari alla produzione, alla trasformazione e vendita dei prodotti agricoli esclusivamente di provenienza aziendale.Si ricorda che gli investimenti ammissibili sulla sottomisura 4.1 possono riguardare: a) la produzione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); b) le attività complementari svolte dall’azienda agricola per la trasformazione e/o la vendita di prodotti agricoli di provenienza aziendale, a condizione che i prodotti della trasformazione siano ancora prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

L'acquisto di un immobile è possibile solo se sullo stesso si va a fare una ristrutturazione sostanziale? ossia se l'immobile non necessita di ristrutturazione sostanziale, in quanto già dotato di quanto necessario, l'acquisto non è ammissibile, pertanto l'azienda dovrebbe eventualmente optare per una nuova costruzione per poter usufruire dell'aiuto?
Come riportato chiaramente nel bando 4.1, approvato con DGR 1394/2015,  è una spesa ammissibile solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione.

E' ammissibile al sostegno l'acquisto di un immobile che è già in disponibilità dell'azienda con contratto di affitto o altro titolo?
No, non è ammissibile in quanto non rappresenta un miglioramento dell'azienda. Sono infatti considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda agricola.

I muri di sostegno che sottostanno a colture non perenni (es. anemoni e ranuncoli) possono essere finanziati?
I muri di sostegno sono ammissibili, nel quadro di un intervento complessivo di investimenti che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola, dimostrabile tramite la redazione del piano di sviluppo aziendale (PAS).

Sono ammissibili a sostegno gli impianti di piante officinali/aromatiche come ad esempio la lavanda?
Il bando sottomisura 4.1, approvato con DGR 1394/2015, al punto 3 del capitolo “Condizioni relative all’ammissibilità degli investimenti” prevede tra gli investimenti ammissibili: “impianto di colture poliennali finalizzate al miglioramento fondiario quali frutteti, oliveti, vigneti o colture arboree o arbustive con un ciclo colturale di almeno cinque anni”. E' attualmente ancora in vigore la DGR 1262/2011 che indica la  durata ordinaria del ciclo vitale della lavanda in 10 anni. Si ritiene pertanto che sia una coltura ammissibile a sostegno, naturalmente per quanto riguarda l'impianto di lavanda da taglio e non la coltura in vaso.

Nel caso di acquisto di terreno agricolo dal suocero del beneficiario, lo stesso è ammissibile a finanziamento?
Il bando sottomisura 4.1, approvato con DGR 1394/2015, prevede come non ammissibili "le compravendite di terreni e fabbricati effettuate tra soggetti aventi interessi comuni (parenti e affini fino al terzo grado, soci dell'acquirente e/o del venditore). Pertanto, essendo il suocero un affine di primo grado, la spesa non e ammisibile.

La concessione al prelievo dell'acqua è una condizione indispensabile per l'ammissibilità al finanziamento (per gli interventi legati alla irrigazione)?
La presenza della concessione/autorizzazione alla derivazione idrica, nel caso di investimenti nell’irrigazione,  è  una condizione che determina la cantierabilità dell’investimento, pertanto tale requisito deve essere assolto al momento della presentazione della domanda di sostegno, cosi come previsto nel capitolo disposizioni generali, allegato A della DGR 612/2016.

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