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06
Lug
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Quesiti ricorrenti: sottomisura 8.5 - Interventi ammissibili

Inviato il in Interventi ammissibili

Nella specifica relativa agli interventi ammissibili della sottomisura 8.5 per "viabilità minore", si afferma che “nella viabilità minore sono escluse le strade carrabili classificate come statali, regionali, provinciali e comunali”. Questo è valido in assoluto, quindi anche nel caso tale viabilità sia già appartenente alla REL (Rete escursionistica ligure)?

Se il tracciato per il quale è previsto l’intervento a valere sulla sottomisura M08.05 rientra nella casistica di viabilità carrabile citata tra i casi di ordinaria esclusione, ma tale viabilità risulta già inserita e censita nella REL, l’intervento previsto risulta in linea di principio ammissibile, in quanto funzionale ad una fruizione escursionistica accertata dalla Regione Liguria proprio con l’inserimento nella REL. Su tale tracciato saranno possibili quindi gli interventi funzionali alle finalità della sottomisura ed in particolare gli interventi di ripristino del tracciato medesimo, nonché l’inserimento della segnaletica e delle altre infrastrutture/strutture funzionali all’attività escursionistica, di fruizione ambientale e sportiva (ad esempio segnaletica, aree di sosta e pic nic, punti approvvigionamento acqua, aree attrezzate per ippoturismo, ricoveri di emergenza, etc). Si ribadisce che gli interventi dovranno rispettare gli standard REL.

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27
Giu
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Misura 6.4: Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole - documenti necessari per la compilazione della domanda di sostegno

Inviato il in Compilazione domande

Come previsto dal bando 6.4 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” la domanda di sostegno deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della stessa, della documentazione necessaria all’istruttoria.

Lo schema, in allegato (elenco-allegati-15-gennaio-prospetto.pdf), fornisce le indicazioni su:

-        Le voci dei documenti presenti sul SIAR che bisogna spuntare

-        I documenti da allegare scaricabili da agriligurianet.it

-        Ulteriori documenti da allegare

 

La modulistica per la predisposizione delle domande di sostegno è disponibile sul sito agriligurianet.it al link http://bit.ly/2FHR24s

 

 

 

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24
Giu
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Quesiti ricorrenti: sottomisura 6.4 - Investimenti in attività extra agricole

Inviato il in investimenti in attività extra-agricole

Criteri di ammissibilità degli investimenti

Che cosa si intende per lavori presentati prima dell’avvio dell’attività? Se un’azienda ha dato inizio lavori e ha completato una parte degli stessi in un lotto funzionale può chiedere l’aiuto per la restante parte?

Si, l’azienda può avere già iniziato i lavori prima dell’attività ma non possono essere messi assolutamente a contributo i lavori già svolti. Possono essere richiesti contributi per la restante parte che deve risultare ben distinta dai precedenti lavori. Si segnala che se al controllo dell’Ispettorato agrario risultano eseguiti dei lavori su cui si richiede contributo prima della domanda di sostegno decade la possibilità di avere il relativo contributo. Questo criterio è stato stabilito anche per la misura 4.1 ed è definito dalla DGR 1115/2016 (Ammissibilità delle spese).

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20
Giu
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Quesiti ricorrenti: Misura 6.1 - Insediamento giovani agricoltori

Inviato il in Insediamento giovani agricoltori

Il caso è quello di un giovane che si insedia su terreni in affitto, ma che intende acquistare altri terreni che concorreranno a determinare la dimensione aziendale in termini di produzione standard. Per l'acquisto e per altri investimenti di sviluppo dell'azienda presenterà domanda di sostegno sulla misura 4.1. Tale caso va spiegato in relazione, oppure i terreni devono essere acquisiti per lo meno in comodato d'uso al fine di poterli inserire nel fascicolo aziendale?

Il Bando di cui alla dgr 372/2017 al capitolo “condizioni di ammissibilità”  - al punto 4 -  stabilisce:

Al momento di presentazione della domanda di sostegno, il potenziale produttivo dell’azienda in cui il giovane agricoltore si insedia deve essere compreso entro i seguenti limiti in termini di Produzione Standard (PS):

a. limite minimo di 15.000 euro. Tale limite è ridotto a 12.000 euro per le imprese con sede aziendale nelle zone svantaggiate di cui all’art. 32 § 1 del reg. CE 1305/2013 meglio definite nell’allegato “elenco comuni svantaggiati” del PSR;

b. limite massimo di 200.000 euro.

Le dimensioni aziendali saranno verificate tramite le informazioni disponibili sul Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno e dell’apposita scheda del Piano aziendale di sviluppo.

Nel caso di insediamento in qualità di contitolare in azienda costituita NON in forma individuale, i limiti minimo e massimo in termini di PS devono essere rapportati al numero dei contitolari e rispettare quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del Reg. (UE) 807/2014.

Per il calcolo della PS sono computati esclusivamente i prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Da tutto ciò si desume che i terreni da considerare per il calcolo del potenziale produttivo sono esclusivamente quelli inseriti in fascicolo alla data di presentazione della richiesta di sostegno. Si rammenta che, per quanto riguarda la Misura 4.1, non può essere ammesso a finanziamento l’acquisto di terreni già in possesso, a qualsiasi titolo, del richiedente all’atto della domanda di sostegno perché, in tal caso, non sussiste un interesse pubblico a sostenere finanziariamente un’operazione che incrementa il patrimonio dell’azienda ma non modifica né la  struttura produttiva né la produzione. 

 

 

ll giovane agricoltore ha diritto al premio aggiunto nel caso in cui  la sua azienda   sia formata da terreni di proprietà di parenti sino al terzo grado che, però, non erano titolari di “azienda agricola” in quanto non in possesso di partita IVA agricola, ma che coltivavano detti terreni come hobbisti ? 

Il PSR prevede una maggiorazione di ulteriori 8.000 € per insediamenti in aziende costituite per almeno il 50% da terreni non coltivati da almeno 5 anni o precedentemente condotte da soggetti privi di vincoli di parentela con il giovane sino al terzo grado. Se sussiste  un vincolo di parentela,   fra il giovane e il/i cedente/i, entro i termini suddetti, non costituisce eccezione alla norma  la modalità  di conduzione (azienda agricola con Partita IVA, hobbisti, ecc.) esercitata precedentemente dal cedente.    

 

Un giovane  che compirà i 18 anni a luglio e ha ancora da ultimare l'ultimo anno di scuole superiori nell'anno 2017/2018, intende aprire un'azienda agricola e fare richiesta di contributo relativo alle sottomisure 6.1 e 4.1. E' possibile? Se la risposta è affermativa, come possono eventualmente essere rendicontati i lavori in economia, considerando che la scuola la impegna solo parzialmente (solo alcuni giorni la settimana non tutta la giornata e dei nove mesi rispetto all'anno scolastico una parte sono di vacanze)? Se fosse necessario si potrebbe predisporre un calendario sulla base di quello scolastico appena ultimato?

Per quanto riguarda il merito, non ci sono impedimenti a consentire a uno studente di assumere la titolarità di un’impresa agricola. Per quanto concerne la realizzazione di opere con manodopera aziendale il  capitolo 3.8 “fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro” della DGR  n. 1115 del 1/12/2016 “Definizione dei criteri per l’ammissibilità delle spese”  consente, nell’ambito della 4.1., di erogare  contributi sui lavori realizzati in economia solo per i soggetti  iscritto INPS. 

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23
Mag
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Quesiti ricorrenti: sottomisura 8.5 - Piani di assestamento/Gestione forestale

Inviato il in Piani di assestamento

Come previsto dalla sottomisura 8.5, il nostro Comune intende presentare domanda per la redazione del Piano di Assestamento Forestale mediante assegnazione di incarico ad un professionista esterno. Non essendo tuttavia possibile reperire nei tempi previsti dal bando le risorse per l’affidamento di detto incarico, si richiede se sia possibile procedere alla presentazione della domanda di finanziamento allegando alla stessa il disciplinare d’incarico e il cronoprogramma delle attività di svolgimento dell’incarico, dando corso alla procedura di selezione e di assegnazione solo a seguito dell’ammissione al finanziamento.

Per la presentazione di una domanda di sostegno il bando prevede quanto segue: "Per gli investimenti immateriali connessi alla elaborazione di piani di assestamento e utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali (PdA) o di piani di gestione forestale (PGF) deve essere fornita la documentazione prevista dal documento “Disposizioni per la pianificazione forestale di terzo livello – Aggiornamento 2016” approvato con DGR n. 1158/2016, costituita in particolare dal documento sulle prospettive di gestione e dallo schema di preventivo". Lo schema di preventivo, che contiene anche indicazioni connesse ai rilievi da effettuare in bosco per assicurare una adeguata attendibilità delle informazioni di partenza, deve essere compilato da un soggetto avente adeguata professionalità nel settore forestale, mentre il documento sulle prospettive di gestione attiene tipicamente alle aspettative del proprietario e/o del gestore del patrimonio forestale interessato, anche se normalmente viene predisposto dalla medesima figura tecnica che ha curato la compilazione del preventivo. Pertanto, qualora il Comune interessato sia in grado di fornire autonomamente, tramite le proprie strutture, la documentazione prevista per la domanda di sostegno, la domanda medesima può essere presentata anche prima dell’affidamento dell’incarico professionale. L'incarico per la redazione del piano può quindi essere definito successivamente alla domanda di sostegno. Si ricorda comunque che, in occasione della visita preliminare (che costituisce il presupposto istruttorio del piano) il consulente tecnico deve essere presente. L'eventuale documentazione che attesta lo stato di avanzamento della procedura di incarico può comunque essere utilmente allegata alla domanda.

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23
Mag
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Quesiti ricorrenti: Misura 8 e sottomisura 8.4 - Criteri di selezione

Inviato il in Criteri di selezione

Misura 8

I criteri di selezione (comuni alle sottomisure M08.03/04/05) nelle rispettive tabelle declinano i Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR) con la seguente frase:  “L’area di intervento ricade all’interno di una superficie afferente ad un Parco Nazionale o Regionale, ad una Riserva regionale o in un’area della Rete Natura 2000 per una quota compresa tra … “ Nel caso del singolo intervento è quindi necessario verificare per quanta parte (di superficie o sviluppo lineare, a seconda del tipo di investimento) l'intervento ricada o meno nelle aree indicate. Come bisogna calcolare la superficie ricadente nel criterio anzidetto nel caso una domanda di aiuto preveda diversi interventi (ad es. un intervento selvicolturale, uno sulla viabilità ed uno puntuale su un fenomeno di dissesto)?

In caso di più interventi collegati ad una stessa domanda di sostegno, il punteggio di selezione viene attribuito, per necessaria semplicità applicativa, facendo la media aritmetica dei singoli punteggi. Ad es., nel caso di una domanda sulla sottomisura M08.03 relativa ai tre interventi proposti nel quesito, ed utilizzando dei punteggi ipotetici, l'operazione da compiere è la seguente:

-      intervento selvicolturale di prevenzione incendi, per una superficie di 4,6 ettari, interamente ricadenti in area Natura 2000 = punti 30

-      intervento di realizzazione di fascia tagliafuoco di lunghezza totale pari a 3,4 Km., di cui 1,2 ricadenti in area Natura 2000 = punti 10 (perché ricade per il 35,29% nell'area prioritaria)

-      intervento di realizzazione di una palificata a doppia parete per il consolidamento di altra strada forestale, in territorio non rientrante in area Natura 2000 = punti 0

Il punteggio medio da attribuire all'intera domanda di aiuto sarà 13.33 (30+10+0=40/3=13,33)

Nel caso siano da applicare dei punteggi in riduzione (per le aree a rischio incendio, rischio idrogeologico e rischio fitosanitario) questi devono essere applicati prima di fare la media dei punteggi, perché essi sono riferiti al singolo intervento.

Sottomisura M08.04 

I criteri di selezione della Sottomisura M08.04 nella tabella punteggi indica tra i Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR) la seguente:  “Interventi che riguardano le superfici che hanno subito i maggiori danni …” Il bando definisce anche come individuare l'Area di intervento, differente appunto per le diverse tipologie di intervento,  funzionale a calcolare l'entità del danno occorso al potenziale forestale. In tal senso il bando indica inoltre: il danno deve comunque interessare almeno il 20% del potenziale forestale, valutato in termini non di sola massa legnosa,  ma  di  effettiva  destinazione  commerciale  o  erogazione  di  servizi  dei  prodotti  del soprassuolo venuta meno. Cosa si intende con quest'ultima indicazione?

Innanzitutto si evidenzia che la frase citata presenta un refuso; la stessa deve essere letta come "il danno deve comunque interessare almeno il 20% del potenziale forestale, valutato in termini non di sola massa legnosa,  ma  di  effettiva  destinazione  commerciale  dei prodotti o  erogazione  di  servizi del soprassuolo venuta meno". In buona sostanza il bando precisa che il danno che il potenziale forestale può avere subito non si sostanzia solo nel numero e nel volume delle piante bruciate (o schiantate da vento, o colpite da fitopatie), ma la valutazione può allargarsi anche ai servizi prodotti dal bosco. La valutazione del potenziale forestale deve procedere come sotto indicato:

  • per gli interventi selvicolturali con i rilievi nelle Aree di Saggio, che dovranno essere integrate dal rilevamento del danno specifico, quale ad esempio piante/ceppaie carbonizzate, decedute in conseguenza all’attacco di patogeni, stroncate dalla galaverna, schiantate a terra, etc. e dovranno essere opportunamente integrate da rilievi fotografici o di altro tipo. Potranno essere ripetuti in aree di raffronto esterne a questa, assimilabili a questa per tipologia forestale e non soggette al danno. La valutazione del danno al potenziale forestale deve fare emergere un danno quantificato in termini di numero di piante danneggiate o di massa legnosa compromessa, come evidenziato nell’Allegato E intervento 17. Nel caso la destinazione forestale sia turistico ricreativa o comunque non meramente destinata alla produzione legnosa, il danno al potenziale forestale è riconducibile alla percentuale di superficie forestale non più funzionale all’attività (la cui sussistenza dovrà essere documentata) rilevata e documentata dal progettista.
  • per gli interventi di ripristino di sezioni idrauliche di deflusso e delle opere di difesa di sponda o in alveo nei corsi d’acqua il bacino a monte del punto sul quale ricade l’intervento (fare riferimento alla cartografia regionale del Reticolo Idrografico e Nodi Idrografici) deve avere copertura boschiva per più del 75%. Il danno viene valutato sul bacino a monte della sezione dell’area di intervento in termini di superficie forestale danneggiata, rilevata come al punto precedente.
  • per gli interventi di ripristino delle strutture e infrastrutture di protezione, controllo, monitoraggio degli incendi e di altre calamità il potenziale forestale viene valutato in funzione della percentuale di mancata funzionalità della struttura ed infrastruttura rispetto alla situazione di partenza. In particolare per la viabilità forestale che risulti compromessa (ad esempio interruzione di una strada carrabile forestale a causa di una smottamento) si deve valutare la superficie forestale servita (convenzionalmente, per una strada forestale, si considera una fascia di 100 metri per lato ipoteticamente ispezionabile con un verricello) sul totale della superficie forestale servita dalla strada in condizioni antecedenti al danno. Un danno puntuale su una strada, come una interruzione, può compromettere la funzionalità di tutto il tratto successivo a tale punto se la strada non ha altro sbocco, se la strada ha altro sbocco si può considerare forfettariamente il 50% del tratto successivo come non utilizzabile in funzione delle diseconomie causate alla gestione.
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23
Mag
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Quesiti ricorrenti: Sottomisure 8.3 e 8.5 - Interventi ammissibili

Inviato il in Interventi ammissibili

Sottomisura: M08.03 

Gli interventi per il mantenimento e recupero delle superfici a pascolo con finalità antincendio sono ammissibili sempre quando contigue ad un bosco?

No, sono ammissibili solo gli interventi strettamente funzionali alla difesa del bosco. Per tale ragione le superfici coinvolte devono configurarsi quali aree di margine al bosco ed avere uno sviluppo lineare ed una profondità tali da garantire ragionevolmente l'interruzione del procedere delle fiamme. Le situazioni possono essere molto articolate, ma si devono configurare quali soluzioni di continuità su versanti boscati (e non ad esempio aree sommitali o di fondovalle). La gestione del pascolo deve garantire l'assenza di arbusti o accumuli di cotica erbacea infiammabili con una turnazione stringente e definita dal Piano di pascolamento previsto.

Sottomisura: M08.05

Cosa si intende negli interventi ammissibili della sottomisura 8.5 per "viabilità minore"? E per "tracciati dedicati ad attività sportive"? Vi rientrano strade forestali ed anche strade comunali, interpoderali? Vi possono rientrare strutture per arrampicata sportiva?

Nella viabilità minore sono escluse le strade carrabili classificate come statali, regionali, provinciali e comunali. E' altresì ordinariamente esclusa la viabilità forestale classificata come principale, sostenuta tramite la sottomisura 4.3. La finalità dell'intervento che preveda la realizzazione o l'adeguamento di viabilità minore deve comunque essere chiaramente dimostrata negli elaborati progettuali, con riferimento anche a dati di utilizzazione della viabilità medesima ai fini turistico-ricreativi. A titolo esemplificativo può trattarsi di viabilità di accesso a posti tappa di tracciati escursionistici, caposaldi della rete escursionistica regionale (REL). Per tracciati dedicati ad attività sportive si intendono tracciati utilizzabili ad esempio con biciclette oppure ippovie. I tracciati devono ordinariamente essere specializzati e comunque non destinati all'uso con mezzi motorizzati (ad es. crossodromi). In ogni caso la valutazione istruttoria verterà anche sulle modalità di gestione prevista per i tracciati. Gli investimenti connessi all'arrampicata sportiva sono ammissibili solo se inseriti in un contesto più generale di valorizzazione dell'area boscata di riferimento. Si rimarca il fatto che la sottomisura prevede che gli interventi abbiano una ricaduta diretta in termini di pubblica utilità.

Ho un fabbricato rurale in proprietà e vorrei farlo diventare un rifugio escursionistico utilizzando i contributi previsti. Quali sono le tipologie di strutture inquadrabili come rifugi escursionistici e pertanto ammissibili a contributo?

Secondo la definizione data dalla Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane, di norma posti ad altitudine non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzione di posto tappa. I rifugi escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni statutariamente operanti nel settore dell’alpinismo o dell’escursionismo, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d’uso della struttura ricettiva.

 I tracciati escursionistici di cui alla sottomisura M08.05 sono soggetti alle disposizioni previste dalla legge regionale sulla Rete Escursionistica della Liguria (REL)?

La L.R. n. 24/2009 stabilisce alcune disposizioni volte ad ottimizzare il sistema dei tracciati escursionistici nella regione. A tal fine prevede, tra l'altro, l'istituzione di una "Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria" nella quale siano adeguatamente inseriti i tracciati, a fronte di alcune caratteristiche e requisiti. Si ricorda in merito che l'art. 10, comma 4 della predetta norma stabilisce quanto segue: "Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario, non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definite nell'articolo 2, che non siano iscritti alla Carta inventario".

Pertanto la richiesta di un aiuto pubblico a valere sulla Sottomisura M08.05 per un investimento relativo ad un tracciato a finalità escursionistiche sottintende l'assoggettamento alla iscrizione del tracciato medesimo alla citata Carta inventario. A tal fine, qualora il tracciato interessato non sia ancora iscritto, è necessario che alla domanda di aiuto il richiedente alleghi un atto di impegno alla iscrizione del tracciato medesimo. In sede di domanda di pagamento (del saldo) dovrà quindi essere dimostrato di avere ottemperato alle disposizioni regionali previste per l'iscrizione alla Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria. Per informazioni è possibile visionare il sito http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/linkPagina.do?canale=/Home/020natura/040reteescursionisticaligure

 

 

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22
Mag
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Quesiti ricorrenti: Misura 8 - Gestione forestale associata

Inviato il in Gestione forestale associata

I modelli di contratto predisposti per l'adesione alle misure 08.03, 08.04 e 08.05 devono intendersi come immodificabili oppure possono essere integrati o variati a seconda delle esigenze? Nel caso in cui possano essere modificati, la variazione deve essere preventivamente approvata dagli uffici regionali?

Come indicato nel documento a corredo degli schemi esemplificativi di contratto, disponibile nelle medesime pagine del portale www.agriligurianet.it i relativi documenti non sono "modelli", ma appunto schemi esemplificativi; in tal senso i loro contenuti possono essere modificati ed adattati alle diverse necessità dei contraenti. Vi sono tuttavia indicazioni che stabiliscono impegni e responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, oppure sancire decadenze, limitazioni della facoltà di sollevare eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, ecc. Tali clausole - riportate in particolare negli artt. 1, 3 e 5, relativi all’oggetto del contratto, alle concessioni e al mandato gestionale nonché alla durata -devono invece essere presenti, ancorché eventualmente in altre forme, nella sostanza dei contratti che saranno presentati a corredo delle domande di aiuto. Non è prevista alcuna previa approvazione da parte degli uffici regionali. I contratti presentati verranno valutati nella fase istruttoria delle domande di sostegno.

I contratti (sia tra proprietari e ditte, sia tra soli proprietari) devono obbligatoriamente essere a titolo non oneroso, oppure è possibile prevedere il pagamento di un corrispettivo?

La questione non è rilevante ai fini del PSR, ma è disciplinata dal Codice civile e dalla relativa giurisprudenza, a cui si rimanda per una valutazione sotto la propria piena responsabilità. Si ricorda in merito che il contratto di comodato è un negozio essezialmente gratuito (art. 1803, comma II del C.C.) e l'eventuale pagamento di un corrispettivo (previsto nel cd. comodato "modale") non deve configurare una controprestazione a vantaggio del concedente (perché diversamente diventerebbe un canone di locazione).

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22
Mag
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Quesiti ricorrenti: Misura 8 - Beneficiari Enti pubblici

Inviato il in beneficiari enti pubblici

Nei bandi delle diverse sottomisure, in relazione ai beneficiari pubblici, è scritto: "Per l'espletamento delle procedure di appalto è obbligatorio avvalersi della stazione unica appaltante regionale (SUAR)". Si chiede se l'obbligatorietà valga anche per gli appalti sotto soglia e se l’obbligo di avvalersi della SUAR sussista anche nel caso che il Comune richiedente faccia parte di una Unione di Comuni che si sia qualificata come centrale di committenza (art. 37, comma 4, lettera b Dlgs 50/2016).

La risposta al quesito sarà oggetto di una specifica modifica al bando, per il dovuto chiarimento formale. Ad ogni buon conto, l’obbligo di avvalersi di una stazione appaltante sussiste nel caso in cui sia prevista una procedura d’appalto. I cosiddetti “affidamenti diretti”, disciplinati dall’art. 36, comma 2) lettera a) del Dlgs 50/2016, sotto la soglia degli € 40.000, devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni del medesimo codice. Inoltre, secondo la vigente normativa, il soggetto richiedente può fare riferimento ad una propria centrale di committenza, purché qualificata come tale. Pertanto l’obbligo di avvalersi della SUAR non sussiste se il soggetto richiedente utilizza una diversa stazione appaltante.

Ad ogni modo, al fine di disporre di uno strumento di controllo procedurale utile per il beneficiario pubblico e per le valutazioni istruttorie, per gli acquisti di beni e servizi nonché i concorsi pubblici di progettazione deve essere compilata e allegata alla domanda di sostegno la check list “Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – DOMANDA DI SOSTEGNO - per autovalutazione ad uso dei beneficiari”, secondo il modello liberamente scaricabile seguendo il percorso: http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html  Oppure all’indirizzo web: http://bit.ly/2oSFfbE

Nei bandi, ai capitoli dedicati alla domanda di sostegno, è scritto che il progetto di intervento, tra l'altro, deve "essere corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant’altro eventualmente necessario per attestare l’immediata eseguibilità di quanto previsto dal progetto (per le domande di sostegno presentate da un ente pubblico, è possibile riferirsi a un progetto di livello definitivo)". Anche i Comuni, quindi, devono allegare tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie in sede di presentazione della domanda di sostegno?

In linea generale il PSR prevede che alla domanda di sostegno debba essere allegato un progetto di pronta cantierabilità. Per gli Enti pubblici, tuttavia, predisporre una progettazione esecutiva già nella fase di presentazione della domanda può risultare un passo eccessivamente oneroso, in assenza peraltro di certezza della copertura dell'intervento. Per questo motivo i bandi specificano che può essere accettato un progetto di livello definitivo. Il livello definitivo della progettazione è quello definito dal D.lgs. n. 50/2016, in particolare dall'art. 23 comma 7) che dice:  "Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". Quindi, poiché il livello definitivo contiene tutti gli elementi per il rilascio delle autorizzazioni (ma non già le autorizzazioni), può essere presentata domanda sul PSR senza che le autorizzazioni già ci siano. Si richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che i bandi prevedono comunque una tempistica di realizzazione degli interventi richiesti, decorrente dalla data di concessione del sostegno. Pertanto gli Enti pubblici dovranno operare una attenta programmazione degli interventi, dovendo scomputare i tempi necessari per l'ottenimento degli eventuali titoli abilitativi necessari dal numero di mesi disponibili per fare i lavori.

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22
Mag
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Quesiti ricorrenti: Misura 8 - Interventi selvicolturali/Progetto di intervento

Inviato il in Interventi selvicolturali - Progetto di intervento

Le indicazioni connesse ai rilievi dendrometrici previsti dall'allegato E per i progetti selvicolturali (percentuale di superficie da rilevare con area di saggio, soglia di cavallettamento, …) sono vincolanti anche nel caso in cui il progetto di intervento interessi aree per le quali è presente o è in via di predisposizione un piano di assestamento o di gestione con parametri di rilievo differenti?

No, ordinariamente valgono le indicazioni desunte dai rilievi del piano. Va comunque fatta salva la puntuale definizione dei parametri di intervento selvicolturali (previsti dall'allegato E).

La cubatura delle Aree di Saggio (ADS) deve avvenire in base a quali tabelle di cubatura?

La cubatura delle ADS può avvenire utilizzando le tabelle di cubatura (che andranno specificate nella relazione) già disponibili e riferite a Piani di Assestamento in corso di redazione, vigenti o scaduti e relativi ad aree contigue o comunque assimilabili.  In seconda battuta si potrà ricorrere alle tavole IFNI.

Durante la realizzazione di un progetto selvicolturale, se all'interno delle aree di saggio di una delle tipologie riportate nella tabella dell'allegato E) si dovesse rilevare una provvigione tale da poter considerare alta l'intensità di intervento anziché media (per esempio), si può, ovviamente specificandolo nella relazione, considerare l'intervento con l'intensità rilevata anziché con quella parametrata nelle tipologie forestali?

No, perché all'interno delle tipologie forestali della tabella di cui all'allegato E) i valori di intensità di intervento sono stati stabiliti a priori, valutando i diversi aspetti che pesano proprio sulla modulazione del costo standard (si è già detto che nel concetto di "intensità" rientrano parametri diversi, come la complessità operativa e la quantità/qualità del materiale di risulta, che pesano sull'economia complessiva dell'intervento). L'utilizzo dei valori rilevati all'interno delle a.d.s. per la definizione dell'intensità dell'intervento, è consentito solamente nei casi in cui ci si trovi all'interno di soprassuoli non rientranti fra le categorie delineate nelle tipologie forestali di cui all'allegato E).

 

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16
Mar
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Misura 1.2: linee guida per le "spese di personale"

Inviato il in Spese personale

Sono disponibili indicazioni dettagliate in merito alle spese di personale ai beneficiari che si apprestano a presentare domanda di sostegno per la misura 1.2, distinguendo tra le diverse casistiche che possono emergere in sede di predisposizione delle schede tecnica e finanziaria.

Tutte le informazioni sono presenti sul portale regionale al link http://bit.ly/2mviasI

 

 

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23
Feb
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Quesiti ricorrenti: Misura 8 - Gestione forestale associata

Inviato il in Gestione forestale associata

Sono un proprietario di boschi interessato a realizzare un intervento selvicolturale previsto dalla Misura 8, ma la mia proprietà ha una ampiezza che non arriva alla superficie minima di intervento prevista. Per poter agire sulle superfici vicine devo avere un contratto di affitto?

Per attestare la disponibilità dei terreni è certamente possibile disporre degli stessi tramite un contratto di locazione. Tuttavia, nel caso delle sottomisure M08.03, M08.04 e M08.05, che hanno obiettivi e finalità ambientali, la disponibilità dei terreni può essere acquisita anche mediante un contratto di comodato gratuito, contenente anche un mandato gestionale dei terreni stessi, funzionale al comodatario per poter legittimamente presentare una domanda di aiuto, peraltro in qualità di soggetto associato, tra proprietari.

E’ però importante che vengano chiariti i ruoli e gli impegni dei contraenti, per garantire quanto previsto dal PSR in termini di vincolo di mantenimento e di destinazione d’uso degli investimenti realizzati. A tal fine, per avere una traccia dei contenuti, è possibile riferirsi allo schema esemplificativo reso disponibile sul portale regionale al link http://bit.ly/2kYu79s

Tale raccordo contrattuale tra proprietari può essere utilizzato anche nel caso l’intervento riguardi, ad esempio, viabilità forestale, qualora le superfici interessate siano di proprietari diversi e uno di essi voglia farsi carico di realizzare l’intervento.

 

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22
Feb
0

Quesiti ricorrenti: Misura 8 - Gestione forestale associata

Inviato il in Gestione forestale associata

Come è possibile attestare adeguatamente la gestione associata tra proprietari e imprese, utile per ottenere il relativo punteggio previsto dai criteri di selezione? E’ necessario costituire un Consorzio Forestale?

La forma del Consorzio Forestale, quale soggetto che associa proprietari e imprese, è certamente molto valida e auspicata anche dalla programmazione di settore. Tuttavia, al fine di incentivare la gestione associata delle superfici forestali, è possibile utilizzare anche forme più semplificate di contratto, dove i proprietari possono definire un “mandato gestionale” ad una impresa del settore forestale, che si incarica della gestione di tali superfici, ivi compresa l’attivazione delle domande di aiuto PSR.

A tal fine sono stati predisposti due schemi esemplificativi, per fornire all’utenza una traccia dei contenuti minimi in termini di impegni che devono assumere i contraenti, disponibili sul portale regionale al link http://bit.ly/2kYu79s 

In uno degli schemi si prevede un mandato gestionale ad una impresa che integra un contratto di affitto (nel caso, ad esempio, della sottomisura M08.06, a finalità produttiva): in tal caso alla disponibilità dei terreni ottenuta tramite l’affitto si può attribuire il valore della gestione associata tra proprietari e imprese. In altro schema, che esemplifica una situazione utilizzabile in particolare nelle sottomisure M08.03, M08.04 e M08.05, che hanno obiettivi e finalità ambientali, in un unico contratto si definisce il mandato gestionale e la contestuale concessione dei terreni in comodato gratuito.

 

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26
Gen
0

Quesiti ricorrenti: Misura 6.1 - Insediamento giovani agricoltori

Inviato il in Insediamento giovani agricoltori

Frazionamento aziendale
L'acquisto di parte del bestiame da una azienda agricola preesistente ad opera di un giovane determina un caso di frazionamento aziendale?
No, il vincolo è solo per terreni e immobili.

Società agricole
Nei casi in cui i cui il giovane  si insedia in una  società  come si procede per la presentazione dell'istanza?  occorre costituire un fascicolo aziendale a nome del giovane? Il giovane agricoltore al momento della presentazione della  domanda deve avere la residenza in Liguria?
Il beneficiario del "premio di primo insediamento" è il giovane agricoltore, indipendentemente  che si insedi come "ditta individuale" o come "contitolare, socio o amministratore" in società di persone o di capitale, la domande deve essere sempre presentata dal giovane agricoltore e non dalla società.  Bisogna costituire un fascicolo a nome del giovane come "persona fisica" con i soli dati anagrafici e con le coordinare bancarie del giovane. La compilazione della domanda a SIAN deve essere fatta in capo al giovane, agganciando il fascicolo all'uopo costituito, e scegliendo quale forma giuridica "persona fisica" e non "ditta individuale". Nel PAS dovranno essere indicati tutti i dati relativi alla società ed alla carica del giovane all'interno di essa. Anche i data relativi all'azienda agricola da indicare saranno quelli della Società.  Non rileva, ai fini della concessione del premio, la residenza del giovane agricoltore. L'azienda deve essere in Regione Liguria.

PAS
Se nel PAS viene indicata la necessità di formazione  attraverso corsi i giovani agricoltori sono obbligati a dimostrare in fase di controllo di averli effettuati e se si indicata che non serve formazione cosa succede?
La scheda di Misura al capitolo 8.2.6.3.1.8 "importi e aliquote di sostegno" all'ultimo paragrafo stabilisce che la seconda rata del sostegno è subordinata alla corretta e completa attuazione del PAS (compressa la formazione se eventualmente prevista dal PAS). L'incompleta o non corretta realizzazione del PAS nei 36 mesi determina la decadenza della domanda di sostegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate.

Vi è incongruenza fra il Bando Misura 6.1 che prevede l'attribuzione di un punteggio per investimenti attivati sulla Misura 4.1 a partire da 10.000,00 € ed il paragrafo 8.2.6.3.1.11 che  prevede un investimento minimo del PAS Misura 6.1 di  almeno 20.000,00€?
Il giovane agricoltore deve realizzare un pas con investimenti per almeno  € 20.000,00.  Non è obbligato a realizzarlo attivando un'altra domanda di sostegno sul PSR. Può attuarlo anche a proprie spese o con misure diverse dalla 4.1. Di conseguenza, non esiste incongruenza fra i 20.000 € richiesti come soglia minima del pas e i 10.000 € di investimento per il progetto integrato con la 4.1 per l'attribuzione dei punteggi.

Criteri di Selezione - posti di lavoro
Le assunzioni conformi al contratto collettivo nazionale per operai specializzati di durata quadriennale (tutti i contratti agricoli durano 4 anni e poi possono esser rinnovati) sono condizione sufficiente per ottenere ulteriori 5 punti previsti dai criteri di selezione della misura 6.1
Per ottenere i 5 punti (ad unità lavorativa) di priorità è sufficiente un contratto di 4 anni rinnovabile.  Ovviamente dovrà essere mantenuto l'impegno decennale per tutti posti di lavoro creati.

 

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10
Gen
0

Quesiti ricorrenti: Misura 4.1 - Computo metrico

Inviato il in Computo metrico

Per predisporre la conversione della “Domanda Semplificata” in “Domanda di Sostegno definitiva”, devo obbligatoriamente utilizzare il foglio di calcolo xsl, proposto sul vs. sito?

Il modello di computo metrico, disponibile su agriligurianet.it (computo metrico estimativo http://bit.ly/2khQMhY) non è da utilizzare obbligatoriamente. Potrà essere presentato un diverso modello che però deve essere redatto riportando tutti gli elementi presenti nel modello regionale.

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10
Gen
0

Quesiti ricorrenti: Misura 4.1 - Prezzario

Inviato il in Prezzario

Per predisporre la conversione della “Domanda Semplificata” in “Domanda di Sostegno defintiva”, per quel che riguarda i computi metrici con voci del Prezzario Reg. OO.EE. devo sempre utilizzare il Prezzario vigente all'epoca di presentazione della domanda semplificata,  oppure devo adeguare i costi al nuovo Prezzario vigente all'epoca della domanda di sostegno definitiva?

Il computo metrico deve essere redatto sulla base del prezziario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale o, per le voci non contemplate da quest’ultimo, sulla base del prezzario Unioncamere della Liguria, vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso specifico il riferimento è però la data di presentazione della domanda semplificata, presentata a valere sul bando di cui alla DGR 1394 del 15/12/2015.

Visto che per gli interventi di impianto di nuovi Castagneti da Frutto o di recupero di quelli già esistenti non sono presenti nei prezzari regionali voci idonee, si possono usare le voci desunte dai prezzari di altre regioni?
Per interventi non presenti nei Prezzari regionali ufficiali si può ricorrere in altri prezzari ufficiali di altre regioni e vigenti al momento della redazione del computo.

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09
Gen
1

Quesiti ricorrenti: Misura 4.1 - Percentuale contributo del sostegno

Inviato il in Percentuale contributo del sostegno

Cosa si intende per investimenti collegati agli art. 28 e 29 del REG CE 1305/2013 (ad es. un nuovo impianto arboreo che si impegna ad aderire alle misure agroambientali può beneficiare del 10% supplementare di aiuto)?

Sono gli investimenti INDISPENSABILI per poter aderire alle misure di cui agli artt. 28 e 29 del reg. 1305/2013. Nel caso specifico un nuovo impianto arboreo non è un elemento indispensabile per poter aderire a tali miusure e pertanto non è soggetto a maggiorazione.

Un giovane che oggi presenta la domanda 6.1 e 4.1 ha diritto alla maggiorazione del premio del 10% perché giovane? e un altro 10% per “progetto integrato”? In futuro se presenterà altre domande avrà diritto al solo 10% di maggiorazione perché giovane? 
Il progetto integrato è definito, al capitolo 8.1 del PSR Liguria: “progetto di sviluppo aziendale di un beneficiario che attiva contemporaneamente più operazioni che rientrano in almeno due diverse misure”. Il progetto pertanto dovrà prevedere di attivare degli interventi, che rientrano in almeno due diverse misure del PSR, proposti dal beneficiario attraverso la redazione di un piano aziendale di sviluppo (PAS). Le misura del PSR dove è prevista la redazione di un PAS sono la 4.1, 4.2, 6.1 e 6.2. I PAS di queste misure riportano l'elenco delle misure attivabili in combinazione.La contemporaneità è assolta se la domanda di sostegno della misura abbinata è presentata entro la scadenza del PAS. L'eventuale non ammissibilità della domanda collegata o il mancato rispetto dei vincoli o il mancato raggiungimento degli obiettivi fa venir meno il beneficio della maggiorazione del contributo e dei criteri di selezione.

Un giovane che si è insediato nel mese di luglio 2014 e non ha beneficiato del premio di insediamento, pur avendone i requisiti, in quanto i bandi erano chiusi, ha diritto: a) al punteggio specifico previsto dalla misura 4.1; b) alla maggiorazione del 10% sul contributo in quanto giovane agricoltore?
Il giovane agricoltore, di età non superiore a 40 anni al momento di presentazione della domanda di sostegno deve essersi insediato da meno di 5 anni come titolare o contitolare e deve averlo fatto in conformità alle prescrizioni di cui alla sottomisura 6.1 del presente PSR o alla misura 112 del PSR 2007-2013. Ciò significa che il richiedente deve possedere anche i requisiti e assumersi gli impegni specifici per la misura 112 (per gli insediamenti avvenuti sino al 31/12/2013) o per la misura 6.1 (per gli insediamenti avvenuti dal 1 gennaio 2014) . In questo caso ha diritto al punteggio specifico previsto nei criteri di selezione dal bando 4.1 ed ha anche diritto alla maggiorazione del 10% sull'intensità del sostegno in quanto giovane agricoltore.

 

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Recente commento in questo post - Mostra tutti i commenti
  • Sonia Zappettini dice #
    Un giovane che non abbia visto approvata la domanda sulla mis.6.1 in quanto un socio della società semplice ha già percepito il pr
05
Gen
0

Quesiti ricorrenti: Misura 4.1 - Cantierabilità - Recupero terreni incolti

Inviato il in Cantierabilità - Recupero terreni incolti

Se si presenta una comunicazione per il recupero di un terreno incolto ai sensi dell’art. 47 comma 5 della Legge Regionale n°4/1999 (legge forestale) così come modificata dall’art. 10 della Legge Regionale 4 del 11/03/2014  dopo la comunicazione al comune si considera l’immediata cantierabilità  dell'intervento? Se inoltre l'intervento ricade in Parchi o in aree della Rete Natura 2000 occorre presentare la valutazione di incidenza oppure la stessa non è richiesta?
Nel caso di ripresa dell’attività agricola sugli appezzamenti incolti da oltre cinque anni, cosi come definiti dall'art.2 comma 3 della l.r. n.4/1999, l’intervento si considera cantierabile trascorsi i sessanta giorni dalla data della comunicazione al Comune territorialmente competente ai sensi dell’art.47 comma 5 della l.r. n.4/1999. Ciò purché non sia intervenuta comunicazione del Comune che abbia sospeso tali termini. Tale condizione deve essere dichiarata da parte del beneficiario con il modello di "dichiarazione sostitutiva efficacia DIA e Comunicazioni" allegato al bando su www.agriligurianet.it. Tenuto conto che tipologia, entità e collocazione dell'intervento può variare, è a carico del richiedente verificare se la valutazione di incidenza è dovuta o meno ai sensi della L.R. n.28/2009 e dalla successiva D.G.R. n.30/2013.

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05
Gen
0

Quesiti ricorrenti: Misura 4.1 - Criteri di selezione

Inviato il in Criteri di selezione

Nel caso di espianto di vigneto antecedente alla domanda di sostegno e successivo reimpianto della medesima superficie, lo stesso si configura come aumento della PS?
No. L'aumento della PS si ha solamente nel caso di effettivo aumento della PS rispetto all'annata agraria precedente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Nel caso di espianto di vigneto antecedente alla domanda di sostegno e successivo reimpianto della medesima superficie, lo stesso si configura come aumento di SAU?
No. L'aumento della SAU si ha solamente nel caso di recupero di terreni precedentemente abbandonati. Per la definizione di terreni abbandonati si faccia riferimento al punto 5 della guida alla compilazione del PAS.

Come distinguo gli Investimenti necessari per aderire a regimi di qualità certificata in base a norme europee, nazionali e regionali di cui alla misura 3.1,  dagli altri investimenti relativi a prodotti di qualità come richiesto nel PAS della 4.1 alla pag.9 punto c7?  Poiché il rapporto viene calcolato sul totale dell'operazione, che ricomprende le spese generali, nell'importo degli investimenti si deve tenere conto anche di queste?
Gli Investimenti necessari per aderire a regimi di qualità certificata in base a norme europee, nazionali e regionali di cui alla misura 3.1 sono gli investimenti obbligatori richiesti dal certificatore per poter ottenere o mantenere l'iscrizione al regime di qualità. Gli "altri investimenti" sono relativi al miglioramento qualitativo o quantitativo delle produzioni certificate pur non essendo obbligatori come quelli precedenti. Le spese generali e tecniche fanno parte della spesa per la realizzazione dello stesso investimento e quindi vanno conteggiate al fine di quantificare la percentuale di incidenza sul totale dell’operazione.

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03
Gen
0

Quesiti ricorrenti: Misura 4.1 - Produzione standard

Inviato il in Produzione standard

La produzione standard ad inizio investimento in base a quali dati deve essere definita? Se presente domanda semplificata la data di inizio investimento quale è?
In base all'ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale, in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno. Se presente domanda semplificata, la data a cui fare riferimento per l'inizio investimento è quella di tale domanda.

Se un titolare ha la sede legale in un Comune svantaggiato e tutta la superficie aziendale o la maggior parte di essa in un comune non svantaggiato, si considerano come parametro i 14.000 o i 18.000 euro di produzione standard?
Il riferimento stabilito dal bando 4.1, necessario a determinare la condizione minima di ammissibilità della domanda in termini di Produzioni Standard, è la sede aziendale che non necessariamente coincide con la sede legale o fiscale. In merito all’individuazione della sede aziendale è necessario che il beneficiario attraverso i CAA individuino e inseriscano nel fascicolo aziendale, nella sezione “ubicazione azienda”, questo dato.

Per coltivazioni ed allevamenti particolari e non contemplati nella tabella delle Produzioni Standard approvata ed inserita nel PAS, come valutiamo il relativo valore di Produzione Standard? 
Nel PAS Pagina 2 sono presenti righe da compilare con scritto “Altra coltivazione (allegare analisi della Produzione Standard proposta)”, spazi nei quali si potranno inserire eventuali ulteriori articolazioni della Produzione Standard:

• tramite assimilazione ad altra coltivazione/allevamento dietro giustificazione tramite uno specifico bilancio aziendale;
• desunte dai dati CREA (EX-INEA) recuperati da Produzioni Standard definite da altre regioni);
• proposte dal richiedente previa specifica indagine di mercato con metodologia analoga a quella RICA/CREA (EX-INEA);
Tali valutazioni dovranno essere prima esplicitate nella Relazione del PAS e con relazioni tecniche specifiche e quindi valutate se idonee dall’Autorità di Gestione, anche con il supporto del CREA. E' ovvio che i prodotti in oggetto devono rientrare nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pena la non ammissibilità al sostegno dei relativi interventi.

Nel caso di colture promiscue come si calcola la Produzione Standard?
Il calcolo della produzione standard deve essere coerente con il fascicolo aziendale, non sono ammessi doppi conteggi delle superfici. Nel caso risultino da fascicolo aziendale produzioni consociate si dovrà prendere in considerazione la PS di una sola coltura che il richiedente dovrà indicare sul PAS.

 

 

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