Quesiti ricorrenti: sottomisura 6.2 - tipologia di beneficiario
Un imprenditore agricolo titolare di azienda agricola (iscritto con la qualifica di CD) con codice ateco 015000 (misto coltivazioni allevamenti) che ha intenzione di trasformarsi in azienda forestale variando la propria attività principale (con codice ATECO A02..), può beneficiare del premio?
Il quesito sopraesposto, relativo all’avvio di attività nel settore forestale, dà l’occasione di affrontare in maniera più organica l’argomento della tipologia dei beneficiari previsti dalla sottomisura 6.2, che costituisce una novità per il PSR della Liguria. Nel seguito si schematizzano quindi gli elementi di corretta applicazione.
La sottomisura 6.2 “Aiuto all’avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali” prevede un incentivo volto ad avviare attività di impresa in settori diversi da quello agricolo, e in particolare nel settore forestale e nel settore dei servizi alla persona, ambiti per i quali l’analisi di contesto evidenzia una necessità o, comunque, un’opportunità di sviluppo. L’obiettivo della sottomisura, che è diversa dal premio di primo insediamento nelle aziende agricole (di cui alla misura 6.1) deve peraltro essere osservato alla luce delle condizioni di ammissibilità, in particolare di quelle che si ricordano nel seguito:
1) Il soggetto richiedente deve avviare per la prima volta l’attività nel settore forestale (codice ATECO A02) o nel settore dei servizi alla persona (codice ATECO Q88);
2) (omissis)
3) al fine di garantire la stabilità dell’operazione finanziata, al momento di presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve impegnarsi a proseguire l’attività avviata, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto, i requisiti di accesso, con particolare attenzione al numero dei posti di lavoro creati, e la qualifica di titolare o contitolare giuridico, civile e fiscale dell’impresa. ….
4) l’insediamento in imprese derivanti dal frazionamento di imprese preesistenti non è ammissibile a finanziamento;
5) (omissis)
6) (omissis)
7) al momento di presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve presentare un piano aziendale di sviluppo, avente i seguenti contenuti minimi:
- la situazione economica di partenza della persona o della micro o piccola impresa che chiede il sostegno;
- le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività di impresa in termini di prodotto, servizi, mercato, strategia commerciale, organizzazione aziendale;
- il fabbisogno di formazione e consulenza, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro e alle tematiche dell’attività avviata;
- il fabbisogno in termini di investimenti e il relativo cronoprogramma;
- le previsioni economico–finanziarie da cui sia desumibile la sostenibilità economica e finanziaria delle attività avviata;
- l’incremento occupazionale previsto in termini di persone stabilmente impiegate.
…. L’attuazione del piano aziendale di sviluppo deve iniziare entro nove mesi dalla data della concessione dell’aiuto e deve concludersi entro 36 mesi dalla data medesima della concessione dell’aiuto;
8) alla conclusione del piano aziendale di sviluppo di cui al precedente punto 7) l’attività deve impiegare in modo stabile e duraturo, e per tutta la durata del vincolo decennale, almeno una nuova unità lavorativa.
9) relativamente al settore forestale, l’attività deve raggiungere, alla conclusione del piano aziendale di sviluppo di cui al precedente punto 7), un fatturato annuo pari ad almeno 25.000 Euro derivante da attività selvicolturali che deve essere mantenuto, salvo motivazioni eccezionali, per tutto il periodo di vincolo decennale.
Vale la pena di sottolineare che, nel PSR Liguria, l’avvio di nuove attività agricole è sostenibile unicamente attraverso la già citata misura 6.1, che ha come obiettivo il primo insediamento di giovani agricoltori in aziende agricole economicamente funzionali (condizione verificata tramite il PAS). Si rammenta altresì che il bando della sottomisura 6.2 specifica che la data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA o con la data di variazione dell’attività ai fini IVA. Del resto la sottomisura concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui alla focus area 6.a, ossia “favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione”. In tal senso è infine da considerare che i beneficiari della sottomisura sono diversi a seconda che l’avvio delle attività sia rivolto al settore forestale o a quello dei servizi alla persona, poiché in quest’ultimo caso il beneficiario, nei fatti, è costituito solo dalle imprese agricole, cioè le imprese dotate di partita IVA con codice attività riferito all'attività agricola.
Dalle condizioni date, rispetto al beneficiario, risulta quindi che l’accesso alla sottomisura 6.2 è possibile secondo il seguente schema:
Settore FORESTALE
- persone fisiche, che avviano per la prima volta l’attività di impresa: non sembrano emergere particolari problematiche applicative. La nuova unità lavorativa attesa come requisito minimo dalle condizioni di ammissibilità può coincidere con il richiedente il premio;
- titolare di una micro o piccola impresa già esistente, sottoforma di Ditta individuale (ossia l’imprenditore che percepisce il premio corrisponde alla nuova unità lavorativa nel settore): la nuova attività decorre dalla variazione dell’attività ai fini IVA, ossia la ditta deve variare l’attività economica principale e attivare, sulla propria partita IVA, quella prevista dalla sottomisura (codice ATECO A02).
- titolare di una micro o piccola impresa già esistente, afferente a settori economici diversi, che intende mantenere l’attività iniziale e avviare in parallelo una nuova attività nel settore forestale: il premio è concedibile all’impresa solo a fronte di (almeno) una nuova unità lavorativa da destinare al settore forestale, diversa dall’imprenditore che percepisce il premio (che proseguendo la propria attività iniziale non corrisponde alle condizioni di ammissibilità);
- titolare di una impresa agricola individuale: la nuova attività decorre dalla variazione dell’attività ai fini IVA (come nel caso di cui al punto 2), cioè la ditta deve variare la propria attività principale, inserendo come tale il codice ATECO A02. Per questa situazione si possono verificare due casi:
a) l’impresa può cessare di essere una impresa agricola e diventare propriamente una impresa artigiana, ponendosi nella condizione di svolgere senza limitazioni l’attività prevista dal codice ATECO in questione;
b) l’impresa, pur svolgendo principalmente l’attività forestale, può mantenere la propria connotazione agricola (poiché la selvicoltura rientra tra le attività previste dall’art. 2135 C.C.); in tal caso si rammenta che secondo le indicazioni vigenti, è imprenditore agricolo chi svolge la propria attività mediante l'utilizzo prevalente dei fondi e delle strutture della propria azienda; inoltre, per consentire il necessario controllo della specifica condizione di ammissibilità che prevede un fatturato minimo (€ 25.000/anno), l’impresa aderente dovrà emettere fatture.
In entrambi i casi l’imprenditore che percepisce il premio corrisponde alla nuova unità lavorativa nel settore, prevista come requisito minimo;
5. titolare di una impresa agricola, che mantiene la sua prevalente destinazione agricola e diversifica la propria attività inserendo anche quella forestale. Come per il punto 3., il premio è concedibile all’impresa solo a fronte di (almeno) una nuova unità lavorativa da destinare al settore forestale, diversa dall’imprenditore che percepisce il premio (che proseguendo la propria attività iniziale non corrisponde alle condizioni di ammissibilità).
Settore SERVIZI ALLA PERSONA
- Poiché in questo caso il soggetto beneficiario deve essere una impresa agricola, la nuova unità lavorativa, attesa come minimale condizione di ammissibilità, è necessariamente rappresentata da persona diversa dell’imprenditore, che continuando la sua originaria attività non corrisponde alle condizioni date.