Nel caso di Università e Enti di ricerca, l’assegno di ricerca è ammissibile come tipo di rapporto contrattuale per prestazioni di carattere tecnico e/o scientifico?

Per le Università e Enti di ricerca l'assegno di ricerca è ammissibile come tipo di rapporto contrattuale  per prestazioni di carattere tecnico e/o scientifico, nell’ambito della tipologia di spesa “incarichi esterni a soggetti persone fisiche esterni al partner”.

Il contratto deve indicare specificatamente:

-     il personale titolare dell’assegno di ricerca;

-     il riferimento esclusivo al progetto di cooperazione approvato e alla misura M16.2 del Programma di Sviluppo rurale della Regione Liguria ;

-     l’oggetto dettagliato delle prestazioni/attività da realizzare;

-     le ore dedicate al progetto e il costo orario utilizzato;

-     le date di inizio e di fine  dell’incarico (durata);

-     il costo totale dell’incarico, comprensivo di eventuali spese di trasferta, sostenute per il progetto.

Il ricorso all’assegno di ricerca deve essere indicato nella scheda tecnica (sez. II) e nella scheda finanziaria, allegate alla domanda di sostegno.

Per quanto riguarda il parametro economico, si può fare riferimento alla tabella di cui al punto 13, lett. a.2 del Bando alla voce "tecnici di supporto", con un costo orario massimo di 30 euro.

Si precisa che i suddetti costi (che non rientrano nell’UCS) devono essere rendicontate ai sensi della DGR n. 1115/2016 e ss.mm.ii.

Le ore dedicate al progetto devono essere rilevate da appositi registri (timesheet), secondo la modulistica predisposta dalla Regione.

Il timesheet e il contratto devono essere allegati alla domanda di pagamento.