Possono accedere alla misura 21 del PSR Liguria i produttori agricoli in regime di esonero IVA, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni?

I produttori agricoli in regime di esonero IVA, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972 e s.m. e i., NON POSSONO ACCEDERE ALLA MISURA 21 DEL PSR LIGURIA.

Il bando prevede infatti, nel capitolo dedicato alle condizioni di ammissibilità, punto 3: “l’impresa agricola condotta dal beneficiario deve aver tenuto una contabilità IVA sia nel 2019 sia nel 2020”.

L’articolo 34 del DPR 633/1972, comma 6, dispone quanto segue:

I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per  almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1,  sono  esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti  gli  obblighi  documentali  e contabili,  compresa  la  dichiarazione   annuale,   fermo   restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette  doganali a norma dell'art. 39.

Essere esonerati dagli obblighi contabili equivale, evidentemente, a non tenere la contabilità IVA. Di conseguenza, i produttori che usufruiscono del regime di esonero IVA ai sensi dell’art. 34, comma 6, del DPR 633/1972 non rispondono ai requisiti di ammissibilità previsti dalla misura 21 del PSR Liguria e quindi non possono accedere agli aiuti previsti.