Se si presenta una comunicazione per il recupero di un terreno incolto ai sensi dell’art. 47 comma 5 della Legge Regionale n°4/1999 (legge forestale) così come modificata dall’art. 10 della Legge Regionale 4 del 11/03/2014  dopo la comunicazione al comune si considera l’immediata cantierabilità  dell'intervento? Se inoltre l'intervento ricade in Parchi o in aree della Rete Natura 2000 occorre presentare la valutazione di incidenza oppure la stessa non è richiesta?
Nel caso di ripresa dell’attività agricola sugli appezzamenti incolti da oltre cinque anni, cosi come definiti dall'art.2 comma 3 della l.r. n.4/1999, l’intervento si considera cantierabile trascorsi i sessanta giorni dalla data della comunicazione al Comune territorialmente competente ai sensi dell’art.47 comma 5 della l.r. n.4/1999. Ciò purché non sia intervenuta comunicazione del Comune che abbia sospeso tali termini. Tale condizione deve essere dichiarata da parte del beneficiario con il modello di "dichiarazione sostitutiva efficacia DIA e Comunicazioni" allegato al bando su www.agriligurianet.it. Tenuto conto che tipologia, entità e collocazione dell'intervento può variare, è a carico del richiedente verificare se la valutazione di incidenza è dovuta o meno ai sensi della L.R. n.28/2009 e dalla successiva D.G.R. n.30/2013.