Quesiti ricorrenti: Misura 6.1 - Insediamento giovani agricoltori
Il caso è quello di un giovane che si insedia su terreni in affitto, ma che intende acquistare altri terreni che concorreranno a determinare la dimensione aziendale in termini di produzione standard. Per l'acquisto e per altri investimenti di sviluppo dell'azienda presenterà domanda di sostegno sulla misura 4.1. Tale caso va spiegato in relazione, oppure i terreni devono essere acquisiti per lo meno in comodato d'uso al fine di poterli inserire nel fascicolo aziendale?
Il Bando di cui alla dgr 372/2017 al capitolo “condizioni di ammissibilità” - al punto 4 - stabilisce:
Al momento di presentazione della domanda di sostegno, il potenziale produttivo dell’azienda in cui il giovane agricoltore si insedia deve essere compreso entro i seguenti limiti in termini di Produzione Standard (PS):
a. limite minimo di 15.000 euro. Tale limite è ridotto a 12.000 euro per le imprese con sede aziendale nelle zone svantaggiate di cui all’art. 32 § 1 del reg. CE 1305/2013 meglio definite nell’allegato “elenco comuni svantaggiati” del PSR;
b. limite massimo di 200.000 euro.
Le dimensioni aziendali saranno verificate tramite le informazioni disponibili sul Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno e dell’apposita scheda del Piano aziendale di sviluppo.
Nel caso di insediamento in qualità di contitolare in azienda costituita NON in forma individuale, i limiti minimo e massimo in termini di PS devono essere rapportati al numero dei contitolari e rispettare quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del Reg. (UE) 807/2014.
Per il calcolo della PS sono computati esclusivamente i prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Da tutto ciò si desume che i terreni da considerare per il calcolo del potenziale produttivo sono esclusivamente quelli inseriti in fascicolo alla data di presentazione della richiesta di sostegno. Si rammenta che, per quanto riguarda la Misura 4.1, non può essere ammesso a finanziamento l’acquisto di terreni già in possesso, a qualsiasi titolo, del richiedente all’atto della domanda di sostegno perché, in tal caso, non sussiste un interesse pubblico a sostenere finanziariamente un’operazione che incrementa il patrimonio dell’azienda ma non modifica né la struttura produttiva né la produzione.
ll giovane agricoltore ha diritto al premio aggiunto nel caso in cui la sua azienda sia formata da terreni di proprietà di parenti sino al terzo grado che, però, non erano titolari di “azienda agricola” in quanto non in possesso di partita IVA agricola, ma che coltivavano detti terreni come hobbisti ?
Il PSR prevede una maggiorazione di ulteriori 8.000 € per insediamenti in aziende costituite per almeno il 50% da terreni non coltivati da almeno 5 anni o precedentemente condotte da soggetti privi di vincoli di parentela con il giovane sino al terzo grado. Se sussiste un vincolo di parentela, fra il giovane e il/i cedente/i, entro i termini suddetti, non costituisce eccezione alla norma la modalità di conduzione (azienda agricola con Partita IVA, hobbisti, ecc.) esercitata precedentemente dal cedente.
Un giovane che compirà i 18 anni a luglio e ha ancora da ultimare l'ultimo anno di scuole superiori nell'anno 2017/2018, intende aprire un'azienda agricola e fare richiesta di contributo relativo alle sottomisure 6.1 e 4.1. E' possibile? Se la risposta è affermativa, come possono eventualmente essere rendicontati i lavori in economia, considerando che la scuola la impegna solo parzialmente (solo alcuni giorni la settimana non tutta la giornata e dei nove mesi rispetto all'anno scolastico una parte sono di vacanze)? Se fosse necessario si potrebbe predisporre un calendario sulla base di quello scolastico appena ultimato?
Per quanto riguarda il merito, non ci sono impedimenti a consentire a uno studente di assumere la titolarità di un’impresa agricola. Per quanto concerne la realizzazione di opere con manodopera aziendale il capitolo 3.8 “fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro” della DGR n. 1115 del 1/12/2016 “Definizione dei criteri per l’ammissibilità delle spese” consente, nell’ambito della 4.1., di erogare contributi sui lavori realizzati in economia solo per i soggetti iscritto INPS.
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