29
Ott
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Quesiti ricorrenti: Sottomisura 8.3 – Applicazione dei criteri di selezione

Inviato il in Criteri di selezione

Il nostro Comune è intenzionato a presentare una istanza per l’acquisto di un mezzo e della relativa attrezzatura (decespugliatore idraulico con testa-trincia) da utilizzare per la prevenzione degli incendi boschivi, in particolare lungo la viabilità del comprensorio interessato (investimento ammissibile secondo il punto n. 8). Per fare l’acquisto siamo d’accordo con altri due Comuni del comprensorio. Possiamo prendere il punteggio previsto per il criterio della gestione associata delle superfici forestali? Quale punteggio tra quelli indicati?

Nel caso degli investimenti di prevenzione previsti dalla sottomisura 8.3, e in particolare per l’acquisto di attrezzature, il punteggio della gestione associata può essere inteso in maniera più estensiva rispetto a quanto ordinariamente necessario, nel senso che l’investimento stesso (in questo caso il mezzo attrezzato) non è tanto riferito ad una superficie forestale gestita, quanto ad una funzione, comunque attribuita al Comune per il territorio di competenza. In tal senso il Comune beneficiario è considerabile come “altra forma di associazione tra soli proprietari (senza imprese con attività principale A02 associate)”; lo strumento associativo può essere costituito da una convenzione, anche tenuto conto di quanto stabilito dal vigente piano AIB in termini di gestione associata delle funzioni di antincendio boschivo; debitamente approvata dalle amministrazioni, che individuano un capofila nella gestione di tali funzioni e quali siano gli impegni e gli obblighi dei diversi partecipanti. In altri casi il beneficiario potrebbe essere direttamente una Unione di Comuni, alla quale siano però evidentemente attribuite le funzioni pertinenti. Avuto riguardo al dato di superficie è invece opportuno fare riferimento al dato letterale del criterio, e pertanto il punteggio attribuito alla domanda sarà quindi pari a 20 punti nel caso i comuni associati abbiano una superficie in proprietà pari ad almeno 50 ha, oppure 10 punti nel caso di superfici inferiori a tale soglia.

Inoltre abbiamo visto che nel caso di acquisti di mezzi e attrezzature è indicato un punteggio anche per il principio relativo alla presenza di un piano di gestione forestale. Come si deve intendere? I piani forestali non prevedono l’acquisto di mezzi. Cosa si intende per piani di settore?

In effetti, per l’intervento che prevede l’acquisto di mezzi e attrezzature, è possibile ottenere il punteggio di 40 punti previsto dal criterio espresso con la seguente declinazione Interventi previsti nella rispettiva pianificazione di settore connessi alla acquisizione di mezzi e attrezzature esclusivamente funzionali alla prevenzione degli incendi o di fenomeni di dissesto nonché al monitoraggio del territorio e alla comunicazione”. Sulla base delle indicazioni che definiscono i beneficiari, infatti, è stabilito quanto segue: “Per gli investimenti di cui ai punti 8), 9) e 10) del successivo paragrafo sugli “investimenti ammissibili” connessi alla acquisizione di mezzi e attrezzature esclusivamente funzionali alla prevenzione degli incendi boschivi o di fenomeni di dissesto, nonché per gli interventi connessi al monitoraggio e alla comunicazione, sono beneficiari la Regione Liguria, gli altri Enti pubblici, i soggetti pubblici occupati nella ricerca e nel monitoraggio ambientale, nonché i Coordinamenti provinciali del volontariato di protezione civile, sulla base della titolarità delle diverse funzioni e competenze assegnate dalla Regione”.

Poiché tra le attività assegnate ai Comuni nell’ambito del vigente piano AIB, rientrano anche quelle perseguibili con le attrezzature indicate, il Comune può attribuire al proprio intervento di acquisto, in fase di autovalutazione dei criteri di selezione, il punteggio di 40 punti. Nella fase istruttoria, qualora non sia già altrimenti dimostrata la sussistenza del criterio tramite specifica documentazione prodotta dal beneficiario, il Settore Ispettorato Agrario avrà cura di accertare l’effettiva compatibilità dell’intervento proposto con le previsioni del piano regionale AIB mediante acquisizione di apposita nota del competente Settore politiche delle aree interne, antincendio, forestazione, parchi e biodiversità.

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23
Mag
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Quesiti ricorrenti: Misura 8 e sottomisura 8.4 - Criteri di selezione

Inviato il in Criteri di selezione

Misura 8

I criteri di selezione (comuni alle sottomisure M08.03/04/05) nelle rispettive tabelle declinano i Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR) con la seguente frase:  “L’area di intervento ricade all’interno di una superficie afferente ad un Parco Nazionale o Regionale, ad una Riserva regionale o in un’area della Rete Natura 2000 per una quota compresa tra … “ Nel caso del singolo intervento è quindi necessario verificare per quanta parte (di superficie o sviluppo lineare, a seconda del tipo di investimento) l'intervento ricada o meno nelle aree indicate. Come bisogna calcolare la superficie ricadente nel criterio anzidetto nel caso una domanda di aiuto preveda diversi interventi (ad es. un intervento selvicolturale, uno sulla viabilità ed uno puntuale su un fenomeno di dissesto)?

In caso di più interventi collegati ad una stessa domanda di sostegno, il punteggio di selezione viene attribuito, per necessaria semplicità applicativa, facendo la media aritmetica dei singoli punteggi. Ad es., nel caso di una domanda sulla sottomisura M08.03 relativa ai tre interventi proposti nel quesito, ed utilizzando dei punteggi ipotetici, l'operazione da compiere è la seguente:

-      intervento selvicolturale di prevenzione incendi, per una superficie di 4,6 ettari, interamente ricadenti in area Natura 2000 = punti 30

-      intervento di realizzazione di fascia tagliafuoco di lunghezza totale pari a 3,4 Km., di cui 1,2 ricadenti in area Natura 2000 = punti 10 (perché ricade per il 35,29% nell'area prioritaria)

-      intervento di realizzazione di una palificata a doppia parete per il consolidamento di altra strada forestale, in territorio non rientrante in area Natura 2000 = punti 0

Il punteggio medio da attribuire all'intera domanda di aiuto sarà 13.33 (30+10+0=40/3=13,33)

Nel caso siano da applicare dei punteggi in riduzione (per le aree a rischio incendio, rischio idrogeologico e rischio fitosanitario) questi devono essere applicati prima di fare la media dei punteggi, perché essi sono riferiti al singolo intervento.

Sottomisura M08.04 

I criteri di selezione della Sottomisura M08.04 nella tabella punteggi indica tra i Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR) la seguente:  “Interventi che riguardano le superfici che hanno subito i maggiori danni …” Il bando definisce anche come individuare l'Area di intervento, differente appunto per le diverse tipologie di intervento,  funzionale a calcolare l'entità del danno occorso al potenziale forestale. In tal senso il bando indica inoltre: il danno deve comunque interessare almeno il 20% del potenziale forestale, valutato in termini non di sola massa legnosa,  ma  di  effettiva  destinazione  commerciale  o  erogazione  di  servizi  dei  prodotti  del soprassuolo venuta meno. Cosa si intende con quest'ultima indicazione?

Innanzitutto si evidenzia che la frase citata presenta un refuso; la stessa deve essere letta come "il danno deve comunque interessare almeno il 20% del potenziale forestale, valutato in termini non di sola massa legnosa,  ma  di  effettiva  destinazione  commerciale  dei prodotti o  erogazione  di  servizi del soprassuolo venuta meno". In buona sostanza il bando precisa che il danno che il potenziale forestale può avere subito non si sostanzia solo nel numero e nel volume delle piante bruciate (o schiantate da vento, o colpite da fitopatie), ma la valutazione può allargarsi anche ai servizi prodotti dal bosco. La valutazione del potenziale forestale deve procedere come sotto indicato:

  • per gli interventi selvicolturali con i rilievi nelle Aree di Saggio, che dovranno essere integrate dal rilevamento del danno specifico, quale ad esempio piante/ceppaie carbonizzate, decedute in conseguenza all’attacco di patogeni, stroncate dalla galaverna, schiantate a terra, etc. e dovranno essere opportunamente integrate da rilievi fotografici o di altro tipo. Potranno essere ripetuti in aree di raffronto esterne a questa, assimilabili a questa per tipologia forestale e non soggette al danno. La valutazione del danno al potenziale forestale deve fare emergere un danno quantificato in termini di numero di piante danneggiate o di massa legnosa compromessa, come evidenziato nell’Allegato E intervento 17. Nel caso la destinazione forestale sia turistico ricreativa o comunque non meramente destinata alla produzione legnosa, il danno al potenziale forestale è riconducibile alla percentuale di superficie forestale non più funzionale all’attività (la cui sussistenza dovrà essere documentata) rilevata e documentata dal progettista.
  • per gli interventi di ripristino di sezioni idrauliche di deflusso e delle opere di difesa di sponda o in alveo nei corsi d’acqua il bacino a monte del punto sul quale ricade l’intervento (fare riferimento alla cartografia regionale del Reticolo Idrografico e Nodi Idrografici) deve avere copertura boschiva per più del 75%. Il danno viene valutato sul bacino a monte della sezione dell’area di intervento in termini di superficie forestale danneggiata, rilevata come al punto precedente.
  • per gli interventi di ripristino delle strutture e infrastrutture di protezione, controllo, monitoraggio degli incendi e di altre calamità il potenziale forestale viene valutato in funzione della percentuale di mancata funzionalità della struttura ed infrastruttura rispetto alla situazione di partenza. In particolare per la viabilità forestale che risulti compromessa (ad esempio interruzione di una strada carrabile forestale a causa di una smottamento) si deve valutare la superficie forestale servita (convenzionalmente, per una strada forestale, si considera una fascia di 100 metri per lato ipoteticamente ispezionabile con un verricello) sul totale della superficie forestale servita dalla strada in condizioni antecedenti al danno. Un danno puntuale su una strada, come una interruzione, può compromettere la funzionalità di tutto il tratto successivo a tale punto se la strada non ha altro sbocco, se la strada ha altro sbocco si può considerare forfettariamente il 50% del tratto successivo come non utilizzabile in funzione delle diseconomie causate alla gestione.
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05
Gen
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Quesiti ricorrenti: Misura 4.1 - Criteri di selezione

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Nel caso di espianto di vigneto antecedente alla domanda di sostegno e successivo reimpianto della medesima superficie, lo stesso si configura come aumento della PS?
No. L'aumento della PS si ha solamente nel caso di effettivo aumento della PS rispetto all'annata agraria precedente alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Nel caso di espianto di vigneto antecedente alla domanda di sostegno e successivo reimpianto della medesima superficie, lo stesso si configura come aumento di SAU?
No. L'aumento della SAU si ha solamente nel caso di recupero di terreni precedentemente abbandonati. Per la definizione di terreni abbandonati si faccia riferimento al punto 5 della guida alla compilazione del PAS.

Come distinguo gli Investimenti necessari per aderire a regimi di qualità certificata in base a norme europee, nazionali e regionali di cui alla misura 3.1,  dagli altri investimenti relativi a prodotti di qualità come richiesto nel PAS della 4.1 alla pag.9 punto c7?  Poiché il rapporto viene calcolato sul totale dell'operazione, che ricomprende le spese generali, nell'importo degli investimenti si deve tenere conto anche di queste?
Gli Investimenti necessari per aderire a regimi di qualità certificata in base a norme europee, nazionali e regionali di cui alla misura 3.1 sono gli investimenti obbligatori richiesti dal certificatore per poter ottenere o mantenere l'iscrizione al regime di qualità. Gli "altri investimenti" sono relativi al miglioramento qualitativo o quantitativo delle produzioni certificate pur non essendo obbligatori come quelli precedenti. Le spese generali e tecniche fanno parte della spesa per la realizzazione dello stesso investimento e quindi vanno conteggiate al fine di quantificare la percentuale di incidenza sul totale dell’operazione.

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