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23
Ago
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Quesiti ricorrenti: misura 8 - fascicolo aziendale

Inviato il in fascicolo aziendale

Nel caso di interventi sulla misura 8 ed in particolare nel caso di interventi di Pianificazione forestale i terreni (boscati e non) oggetto di intervento devono essere necessariamente tutti caricati sul fascicolo aziendale del richiedente?

In linea di massima i terreni oggetto di intervento devono essere correttamente caricati nel Fascicolo Aziendale del richiedente in modo da consentire una corretta individuazione dell'azienda e/o dell'area sulla quale si andrà ad intervenire.  Se così non avvenisse, sarebbe impossibile sugli applicativi del portale SIAN visualizzare e geolocalizzare le relative particelle catastali su ortofoto per i controlli e per la verifica di particolari vincoli territoriali (es. Aree Natura 2000).

In taluni casi, circoscritti, l’inserimento dei mappali nel fascicolo aziendale non è comunque possibile o lo è solo parzialmente. Inoltre, come segnalato da alcuni CAA, il processo di inserimento dei mappali nel fascicolo presuppone diversi passaggi che determinano tempi lunghi di lavoro, specie per i fascicoli di enti pubblici o comunque nel caso di molte particelle, che potrebbero essere incompatibili con le prossime scadenze di bando.

Alla luce di tali considerazioni, si chiarisce che l'indicazione dei terreni oggetto di intervento nel fascicolo aziendale non è dovuta nel caso di:

1) interventi insistenti sulla viabilità già riportata su mappa catastale (aree non identificabili con foglio e mappale catastale, come ad esempio per le strade comunali e vicinali);

2) interventi di pianificazione forestale (piani di gestione forestale o piani di assestamento e utilizzazione forestale) o interventi strutturali nei patrimoni pubblici con parte dei relativi terreni già inseriti in altri fascicoli aziendali di altri soggetti dotati di idoneo titolo di possesso (ad esempio vi sono terreni dei patrimoni comunali che sono stati affittati ad aziende agricole che li hanno legittimamente e correttamente inseriti nei loro fascicoli aziendali). L’ente pubblico in quanto proprietario subentra nel realizzare l’intervento vincolando chi è titolato del possesso e/o in accordo con lo stesso;

3) interventi realizzati da enti pubblici su terreni di privati in seguito ad ordinanza del sindaco o altro strumento analogo (il quale non dà titolo all’inserimento nel proprio fascicolo aziendale);

4) interventi da parte di soggetti raggruppati in ATI o in Consorzi o in altre forme di associazione e che sono titolati a poter intervenire sui mappali inseriti nel fascicolo aziendale riconducibile alla  ATI / Consorzio / associazione, ma non riconducibile direttamente a loro stessi.

Nei casi predetti, i terreni oggetto di intervento dovranno comunque essere individuati catastalmente negli allegati alla domanda di sostegno con tabella dettagliata (Comune, Sezione, Foglio, Mappale, Subalterno, Qualità Colturale, Superficie catastale, Superficie oggetto di intervento, Titolo di possesso del richiedente o di altro soggetto). Qualora non sia già esistente uno specifico mandato gestionale o un titolo convenzionale, è necessario sia fornito l'assenso all'intervento da parte di eventuali terzi soggetti che hanno idoneo titolo di possesso sul bene.

Poiché il portale SIAN, nella compilazione della domanda di sostegno, richiede di associare all’intervento uno o più mappali, quando possibile e nell’ordinarietà gli stessi andranno ovviamente associati. Qualora, come nei casi sopra esposti, ciò non sia possibile, il compilatore potrà associare l’intervento fittiziamente ad almeno un mappale presente nel fascicolo aziendale del richiedente (possibilmente la sede aziendale o la sede dell’UTE di riferimento).

In via eccezionale, tale procedura può essere utilizzata anche nel caso la tempistica di inserimento nel fascicolo di tutti i mappali interessati dall’intervento sia incompatibile con la scadenza del bando. In tale caso, tuttavia, il richiedente deve impegnarsi a completare correttamente il fascicolo entro il termine dell’investimento richiesto: in tal senso l’eventuale nulla osta di concessione sarà condizionato al corretto completamento del fascicolo aziendale entro il termine della domanda di pagamento finale, che non potrà quindi essere presentata prima della regolarizzazione del fascicolo medesimo.

 

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25
Mag
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Proroga scadenza bandi: sottomisure della misura 8

Inviato il in Blog

Si comunica che è stata disposta la proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno valida per tutte le sottomisure della Misura M08 (ossia M08.03, M08.04, M08.05 e M08.06)

Il nuovo termine è il 19/07/2017.

 

Tutte le informazioni sono disponibili al link www.agriligurianet.it

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23
Mag
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Quesiti ricorrenti: Misura 8 e sottomisura 8.4 - Criteri di selezione

Inviato il in Criteri di selezione

Misura 8

I criteri di selezione (comuni alle sottomisure M08.03/04/05) nelle rispettive tabelle declinano i Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR) con la seguente frase:  “L’area di intervento ricade all’interno di una superficie afferente ad un Parco Nazionale o Regionale, ad una Riserva regionale o in un’area della Rete Natura 2000 per una quota compresa tra … “ Nel caso del singolo intervento è quindi necessario verificare per quanta parte (di superficie o sviluppo lineare, a seconda del tipo di investimento) l'intervento ricada o meno nelle aree indicate. Come bisogna calcolare la superficie ricadente nel criterio anzidetto nel caso una domanda di aiuto preveda diversi interventi (ad es. un intervento selvicolturale, uno sulla viabilità ed uno puntuale su un fenomeno di dissesto)?

In caso di più interventi collegati ad una stessa domanda di sostegno, il punteggio di selezione viene attribuito, per necessaria semplicità applicativa, facendo la media aritmetica dei singoli punteggi. Ad es., nel caso di una domanda sulla sottomisura M08.03 relativa ai tre interventi proposti nel quesito, ed utilizzando dei punteggi ipotetici, l'operazione da compiere è la seguente:

-      intervento selvicolturale di prevenzione incendi, per una superficie di 4,6 ettari, interamente ricadenti in area Natura 2000 = punti 30

-      intervento di realizzazione di fascia tagliafuoco di lunghezza totale pari a 3,4 Km., di cui 1,2 ricadenti in area Natura 2000 = punti 10 (perché ricade per il 35,29% nell'area prioritaria)

-      intervento di realizzazione di una palificata a doppia parete per il consolidamento di altra strada forestale, in territorio non rientrante in area Natura 2000 = punti 0

Il punteggio medio da attribuire all'intera domanda di aiuto sarà 13.33 (30+10+0=40/3=13,33)

Nel caso siano da applicare dei punteggi in riduzione (per le aree a rischio incendio, rischio idrogeologico e rischio fitosanitario) questi devono essere applicati prima di fare la media dei punteggi, perché essi sono riferiti al singolo intervento.

Sottomisura M08.04 

I criteri di selezione della Sottomisura M08.04 nella tabella punteggi indica tra i Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR) la seguente:  “Interventi che riguardano le superfici che hanno subito i maggiori danni …” Il bando definisce anche come individuare l'Area di intervento, differente appunto per le diverse tipologie di intervento,  funzionale a calcolare l'entità del danno occorso al potenziale forestale. In tal senso il bando indica inoltre: il danno deve comunque interessare almeno il 20% del potenziale forestale, valutato in termini non di sola massa legnosa,  ma  di  effettiva  destinazione  commerciale  o  erogazione  di  servizi  dei  prodotti  del soprassuolo venuta meno. Cosa si intende con quest'ultima indicazione?

Innanzitutto si evidenzia che la frase citata presenta un refuso; la stessa deve essere letta come "il danno deve comunque interessare almeno il 20% del potenziale forestale, valutato in termini non di sola massa legnosa,  ma  di  effettiva  destinazione  commerciale  dei prodotti o  erogazione  di  servizi del soprassuolo venuta meno". In buona sostanza il bando precisa che il danno che il potenziale forestale può avere subito non si sostanzia solo nel numero e nel volume delle piante bruciate (o schiantate da vento, o colpite da fitopatie), ma la valutazione può allargarsi anche ai servizi prodotti dal bosco. La valutazione del potenziale forestale deve procedere come sotto indicato:

  • per gli interventi selvicolturali con i rilievi nelle Aree di Saggio, che dovranno essere integrate dal rilevamento del danno specifico, quale ad esempio piante/ceppaie carbonizzate, decedute in conseguenza all’attacco di patogeni, stroncate dalla galaverna, schiantate a terra, etc. e dovranno essere opportunamente integrate da rilievi fotografici o di altro tipo. Potranno essere ripetuti in aree di raffronto esterne a questa, assimilabili a questa per tipologia forestale e non soggette al danno. La valutazione del danno al potenziale forestale deve fare emergere un danno quantificato in termini di numero di piante danneggiate o di massa legnosa compromessa, come evidenziato nell’Allegato E intervento 17. Nel caso la destinazione forestale sia turistico ricreativa o comunque non meramente destinata alla produzione legnosa, il danno al potenziale forestale è riconducibile alla percentuale di superficie forestale non più funzionale all’attività (la cui sussistenza dovrà essere documentata) rilevata e documentata dal progettista.
  • per gli interventi di ripristino di sezioni idrauliche di deflusso e delle opere di difesa di sponda o in alveo nei corsi d’acqua il bacino a monte del punto sul quale ricade l’intervento (fare riferimento alla cartografia regionale del Reticolo Idrografico e Nodi Idrografici) deve avere copertura boschiva per più del 75%. Il danno viene valutato sul bacino a monte della sezione dell’area di intervento in termini di superficie forestale danneggiata, rilevata come al punto precedente.
  • per gli interventi di ripristino delle strutture e infrastrutture di protezione, controllo, monitoraggio degli incendi e di altre calamità il potenziale forestale viene valutato in funzione della percentuale di mancata funzionalità della struttura ed infrastruttura rispetto alla situazione di partenza. In particolare per la viabilità forestale che risulti compromessa (ad esempio interruzione di una strada carrabile forestale a causa di una smottamento) si deve valutare la superficie forestale servita (convenzionalmente, per una strada forestale, si considera una fascia di 100 metri per lato ipoteticamente ispezionabile con un verricello) sul totale della superficie forestale servita dalla strada in condizioni antecedenti al danno. Un danno puntuale su una strada, come una interruzione, può compromettere la funzionalità di tutto il tratto successivo a tale punto se la strada non ha altro sbocco, se la strada ha altro sbocco si può considerare forfettariamente il 50% del tratto successivo come non utilizzabile in funzione delle diseconomie causate alla gestione.
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22
Mag
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Quesiti ricorrenti: Misura 8 - Gestione forestale associata

Inviato il in Gestione forestale associata

I modelli di contratto predisposti per l'adesione alle misure 08.03, 08.04 e 08.05 devono intendersi come immodificabili oppure possono essere integrati o variati a seconda delle esigenze? Nel caso in cui possano essere modificati, la variazione deve essere preventivamente approvata dagli uffici regionali?

Come indicato nel documento a corredo degli schemi esemplificativi di contratto, disponibile nelle medesime pagine del portale www.agriligurianet.it i relativi documenti non sono "modelli", ma appunto schemi esemplificativi; in tal senso i loro contenuti possono essere modificati ed adattati alle diverse necessità dei contraenti. Vi sono tuttavia indicazioni che stabiliscono impegni e responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, oppure sancire decadenze, limitazioni della facoltà di sollevare eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, ecc. Tali clausole - riportate in particolare negli artt. 1, 3 e 5, relativi all’oggetto del contratto, alle concessioni e al mandato gestionale nonché alla durata -devono invece essere presenti, ancorché eventualmente in altre forme, nella sostanza dei contratti che saranno presentati a corredo delle domande di aiuto. Non è prevista alcuna previa approvazione da parte degli uffici regionali. I contratti presentati verranno valutati nella fase istruttoria delle domande di sostegno.

I contratti (sia tra proprietari e ditte, sia tra soli proprietari) devono obbligatoriamente essere a titolo non oneroso, oppure è possibile prevedere il pagamento di un corrispettivo?

La questione non è rilevante ai fini del PSR, ma è disciplinata dal Codice civile e dalla relativa giurisprudenza, a cui si rimanda per una valutazione sotto la propria piena responsabilità. Si ricorda in merito che il contratto di comodato è un negozio essezialmente gratuito (art. 1803, comma II del C.C.) e l'eventuale pagamento di un corrispettivo (previsto nel cd. comodato "modale") non deve configurare una controprestazione a vantaggio del concedente (perché diversamente diventerebbe un canone di locazione).

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22
Mag
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Quesiti ricorrenti: Misura 8 - Beneficiari Enti pubblici

Inviato il in beneficiari enti pubblici

Nei bandi delle diverse sottomisure, in relazione ai beneficiari pubblici, è scritto: "Per l'espletamento delle procedure di appalto è obbligatorio avvalersi della stazione unica appaltante regionale (SUAR)". Si chiede se l'obbligatorietà valga anche per gli appalti sotto soglia e se l’obbligo di avvalersi della SUAR sussista anche nel caso che il Comune richiedente faccia parte di una Unione di Comuni che si sia qualificata come centrale di committenza (art. 37, comma 4, lettera b Dlgs 50/2016).

La risposta al quesito sarà oggetto di una specifica modifica al bando, per il dovuto chiarimento formale. Ad ogni buon conto, l’obbligo di avvalersi di una stazione appaltante sussiste nel caso in cui sia prevista una procedura d’appalto. I cosiddetti “affidamenti diretti”, disciplinati dall’art. 36, comma 2) lettera a) del Dlgs 50/2016, sotto la soglia degli € 40.000, devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni del medesimo codice. Inoltre, secondo la vigente normativa, il soggetto richiedente può fare riferimento ad una propria centrale di committenza, purché qualificata come tale. Pertanto l’obbligo di avvalersi della SUAR non sussiste se il soggetto richiedente utilizza una diversa stazione appaltante.

Ad ogni modo, al fine di disporre di uno strumento di controllo procedurale utile per il beneficiario pubblico e per le valutazioni istruttorie, per gli acquisti di beni e servizi nonché i concorsi pubblici di progettazione deve essere compilata e allegata alla domanda di sostegno la check list “Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – DOMANDA DI SOSTEGNO - per autovalutazione ad uso dei beneficiari”, secondo il modello liberamente scaricabile seguendo il percorso: http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html  Oppure all’indirizzo web: http://bit.ly/2oSFfbE

Nei bandi, ai capitoli dedicati alla domanda di sostegno, è scritto che il progetto di intervento, tra l'altro, deve "essere corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant’altro eventualmente necessario per attestare l’immediata eseguibilità di quanto previsto dal progetto (per le domande di sostegno presentate da un ente pubblico, è possibile riferirsi a un progetto di livello definitivo)". Anche i Comuni, quindi, devono allegare tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie in sede di presentazione della domanda di sostegno?

In linea generale il PSR prevede che alla domanda di sostegno debba essere allegato un progetto di pronta cantierabilità. Per gli Enti pubblici, tuttavia, predisporre una progettazione esecutiva già nella fase di presentazione della domanda può risultare un passo eccessivamente oneroso, in assenza peraltro di certezza della copertura dell'intervento. Per questo motivo i bandi specificano che può essere accettato un progetto di livello definitivo. Il livello definitivo della progettazione è quello definito dal D.lgs. n. 50/2016, in particolare dall'art. 23 comma 7) che dice:  "Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". Quindi, poiché il livello definitivo contiene tutti gli elementi per il rilascio delle autorizzazioni (ma non già le autorizzazioni), può essere presentata domanda sul PSR senza che le autorizzazioni già ci siano. Si richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che i bandi prevedono comunque una tempistica di realizzazione degli interventi richiesti, decorrente dalla data di concessione del sostegno. Pertanto gli Enti pubblici dovranno operare una attenta programmazione degli interventi, dovendo scomputare i tempi necessari per l'ottenimento degli eventuali titoli abilitativi necessari dal numero di mesi disponibili per fare i lavori.

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22
Mag
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Quesiti ricorrenti: Misura 8 - Interventi selvicolturali/Progetto di intervento

Inviato il in Interventi selvicolturali - Progetto di intervento

Le indicazioni connesse ai rilievi dendrometrici previsti dall'allegato E per i progetti selvicolturali (percentuale di superficie da rilevare con area di saggio, soglia di cavallettamento, …) sono vincolanti anche nel caso in cui il progetto di intervento interessi aree per le quali è presente o è in via di predisposizione un piano di assestamento o di gestione con parametri di rilievo differenti?

No, ordinariamente valgono le indicazioni desunte dai rilievi del piano. Va comunque fatta salva la puntuale definizione dei parametri di intervento selvicolturali (previsti dall'allegato E).

La cubatura delle Aree di Saggio (ADS) deve avvenire in base a quali tabelle di cubatura?

La cubatura delle ADS può avvenire utilizzando le tabelle di cubatura (che andranno specificate nella relazione) già disponibili e riferite a Piani di Assestamento in corso di redazione, vigenti o scaduti e relativi ad aree contigue o comunque assimilabili.  In seconda battuta si potrà ricorrere alle tavole IFNI.

Durante la realizzazione di un progetto selvicolturale, se all'interno delle aree di saggio di una delle tipologie riportate nella tabella dell'allegato E) si dovesse rilevare una provvigione tale da poter considerare alta l'intensità di intervento anziché media (per esempio), si può, ovviamente specificandolo nella relazione, considerare l'intervento con l'intensità rilevata anziché con quella parametrata nelle tipologie forestali?

No, perché all'interno delle tipologie forestali della tabella di cui all'allegato E) i valori di intensità di intervento sono stati stabiliti a priori, valutando i diversi aspetti che pesano proprio sulla modulazione del costo standard (si è già detto che nel concetto di "intensità" rientrano parametri diversi, come la complessità operativa e la quantità/qualità del materiale di risulta, che pesano sull'economia complessiva dell'intervento). L'utilizzo dei valori rilevati all'interno delle a.d.s. per la definizione dell'intensità dell'intervento, è consentito solamente nei casi in cui ci si trovi all'interno di soprassuoli non rientranti fra le categorie delineate nelle tipologie forestali di cui all'allegato E).

 

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14
Apr
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Misura 8: strumenti utilizzabili per la predisposizione dei progetti e delle domande di aiuto

Inviato il in Compilazione domande

Al fine di agevolare l’applicazione della Misura 8 sono stati predisposti alcuni strumenti utilizzabili per la predisposizione dei progetti e delle domande di aiuto. In particolare si tratta:

  • di uno schema per la predisposizione del “Piano degli investimenti” previsto per la sola sottomisura M08.06
  • di uno schema di “Piedilista delle aree di saggio” utilizzabile nei rilievi forestali connessi ai progetti di intervento selvicolturale, previsti in tutte le sottomisure.

I file sono scaricabili sul portale regionale al link http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/misure-e-sottomisure.html

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23
Feb
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Quesiti ricorrenti: Misura 8 - Gestione forestale associata

Inviato il in Gestione forestale associata

Sono un proprietario di boschi interessato a realizzare un intervento selvicolturale previsto dalla Misura 8, ma la mia proprietà ha una ampiezza che non arriva alla superficie minima di intervento prevista. Per poter agire sulle superfici vicine devo avere un contratto di affitto?

Per attestare la disponibilità dei terreni è certamente possibile disporre degli stessi tramite un contratto di locazione. Tuttavia, nel caso delle sottomisure M08.03, M08.04 e M08.05, che hanno obiettivi e finalità ambientali, la disponibilità dei terreni può essere acquisita anche mediante un contratto di comodato gratuito, contenente anche un mandato gestionale dei terreni stessi, funzionale al comodatario per poter legittimamente presentare una domanda di aiuto, peraltro in qualità di soggetto associato, tra proprietari.

E’ però importante che vengano chiariti i ruoli e gli impegni dei contraenti, per garantire quanto previsto dal PSR in termini di vincolo di mantenimento e di destinazione d’uso degli investimenti realizzati. A tal fine, per avere una traccia dei contenuti, è possibile riferirsi allo schema esemplificativo reso disponibile sul portale regionale al link http://bit.ly/2kYu79s

Tale raccordo contrattuale tra proprietari può essere utilizzato anche nel caso l’intervento riguardi, ad esempio, viabilità forestale, qualora le superfici interessate siano di proprietari diversi e uno di essi voglia farsi carico di realizzare l’intervento.

 

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22
Feb
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Quesiti ricorrenti: Misura 8 - Gestione forestale associata

Inviato il in Gestione forestale associata

Come è possibile attestare adeguatamente la gestione associata tra proprietari e imprese, utile per ottenere il relativo punteggio previsto dai criteri di selezione? E’ necessario costituire un Consorzio Forestale?

La forma del Consorzio Forestale, quale soggetto che associa proprietari e imprese, è certamente molto valida e auspicata anche dalla programmazione di settore. Tuttavia, al fine di incentivare la gestione associata delle superfici forestali, è possibile utilizzare anche forme più semplificate di contratto, dove i proprietari possono definire un “mandato gestionale” ad una impresa del settore forestale, che si incarica della gestione di tali superfici, ivi compresa l’attivazione delle domande di aiuto PSR.

A tal fine sono stati predisposti due schemi esemplificativi, per fornire all’utenza una traccia dei contenuti minimi in termini di impegni che devono assumere i contraenti, disponibili sul portale regionale al link http://bit.ly/2kYu79s 

In uno degli schemi si prevede un mandato gestionale ad una impresa che integra un contratto di affitto (nel caso, ad esempio, della sottomisura M08.06, a finalità produttiva): in tal caso alla disponibilità dei terreni ottenuta tramite l’affitto si può attribuire il valore della gestione associata tra proprietari e imprese. In altro schema, che esemplifica una situazione utilizzabile in particolare nelle sottomisure M08.03, M08.04 e M08.05, che hanno obiettivi e finalità ambientali, in un unico contratto si definisce il mandato gestionale e la contestuale concessione dei terreni in comodato gratuito.

 

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