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29
Ott
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Quesiti ricorrenti: Sottomisura 8.3 – Applicazione dei criteri di selezione

Inviato il in Criteri di selezione

Il nostro Comune è intenzionato a presentare una istanza per l’acquisto di un mezzo e della relativa attrezzatura (decespugliatore idraulico con testa-trincia) da utilizzare per la prevenzione degli incendi boschivi, in particolare lungo la viabilità del comprensorio interessato (investimento ammissibile secondo il punto n. 8). Per fare l’acquisto siamo d’accordo con altri due Comuni del comprensorio. Possiamo prendere il punteggio previsto per il criterio della gestione associata delle superfici forestali? Quale punteggio tra quelli indicati?

Nel caso degli investimenti di prevenzione previsti dalla sottomisura 8.3, e in particolare per l’acquisto di attrezzature, il punteggio della gestione associata può essere inteso in maniera più estensiva rispetto a quanto ordinariamente necessario, nel senso che l’investimento stesso (in questo caso il mezzo attrezzato) non è tanto riferito ad una superficie forestale gestita, quanto ad una funzione, comunque attribuita al Comune per il territorio di competenza. In tal senso il Comune beneficiario è considerabile come “altra forma di associazione tra soli proprietari (senza imprese con attività principale A02 associate)”; lo strumento associativo può essere costituito da una convenzione, anche tenuto conto di quanto stabilito dal vigente piano AIB in termini di gestione associata delle funzioni di antincendio boschivo; debitamente approvata dalle amministrazioni, che individuano un capofila nella gestione di tali funzioni e quali siano gli impegni e gli obblighi dei diversi partecipanti. In altri casi il beneficiario potrebbe essere direttamente una Unione di Comuni, alla quale siano però evidentemente attribuite le funzioni pertinenti. Avuto riguardo al dato di superficie è invece opportuno fare riferimento al dato letterale del criterio, e pertanto il punteggio attribuito alla domanda sarà quindi pari a 20 punti nel caso i comuni associati abbiano una superficie in proprietà pari ad almeno 50 ha, oppure 10 punti nel caso di superfici inferiori a tale soglia.

Inoltre abbiamo visto che nel caso di acquisti di mezzi e attrezzature è indicato un punteggio anche per il principio relativo alla presenza di un piano di gestione forestale. Come si deve intendere? I piani forestali non prevedono l’acquisto di mezzi. Cosa si intende per piani di settore?

In effetti, per l’intervento che prevede l’acquisto di mezzi e attrezzature, è possibile ottenere il punteggio di 40 punti previsto dal criterio espresso con la seguente declinazione Interventi previsti nella rispettiva pianificazione di settore connessi alla acquisizione di mezzi e attrezzature esclusivamente funzionali alla prevenzione degli incendi o di fenomeni di dissesto nonché al monitoraggio del territorio e alla comunicazione”. Sulla base delle indicazioni che definiscono i beneficiari, infatti, è stabilito quanto segue: “Per gli investimenti di cui ai punti 8), 9) e 10) del successivo paragrafo sugli “investimenti ammissibili” connessi alla acquisizione di mezzi e attrezzature esclusivamente funzionali alla prevenzione degli incendi boschivi o di fenomeni di dissesto, nonché per gli interventi connessi al monitoraggio e alla comunicazione, sono beneficiari la Regione Liguria, gli altri Enti pubblici, i soggetti pubblici occupati nella ricerca e nel monitoraggio ambientale, nonché i Coordinamenti provinciali del volontariato di protezione civile, sulla base della titolarità delle diverse funzioni e competenze assegnate dalla Regione”.

Poiché tra le attività assegnate ai Comuni nell’ambito del vigente piano AIB, rientrano anche quelle perseguibili con le attrezzature indicate, il Comune può attribuire al proprio intervento di acquisto, in fase di autovalutazione dei criteri di selezione, il punteggio di 40 punti. Nella fase istruttoria, qualora non sia già altrimenti dimostrata la sussistenza del criterio tramite specifica documentazione prodotta dal beneficiario, il Settore Ispettorato Agrario avrà cura di accertare l’effettiva compatibilità dell’intervento proposto con le previsioni del piano regionale AIB mediante acquisizione di apposita nota del competente Settore politiche delle aree interne, antincendio, forestazione, parchi e biodiversità.

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23
Mag
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Quesiti ricorrenti: Sottomisure 8.3 e 8.5 - Interventi ammissibili

Inviato il in Interventi ammissibili

Sottomisura: M08.03 

Gli interventi per il mantenimento e recupero delle superfici a pascolo con finalità antincendio sono ammissibili sempre quando contigue ad un bosco?

No, sono ammissibili solo gli interventi strettamente funzionali alla difesa del bosco. Per tale ragione le superfici coinvolte devono configurarsi quali aree di margine al bosco ed avere uno sviluppo lineare ed una profondità tali da garantire ragionevolmente l'interruzione del procedere delle fiamme. Le situazioni possono essere molto articolate, ma si devono configurare quali soluzioni di continuità su versanti boscati (e non ad esempio aree sommitali o di fondovalle). La gestione del pascolo deve garantire l'assenza di arbusti o accumuli di cotica erbacea infiammabili con una turnazione stringente e definita dal Piano di pascolamento previsto.

Sottomisura: M08.05

Cosa si intende negli interventi ammissibili della sottomisura 8.5 per "viabilità minore"? E per "tracciati dedicati ad attività sportive"? Vi rientrano strade forestali ed anche strade comunali, interpoderali? Vi possono rientrare strutture per arrampicata sportiva?

Nella viabilità minore sono escluse le strade carrabili classificate come statali, regionali, provinciali e comunali. E' altresì ordinariamente esclusa la viabilità forestale classificata come principale, sostenuta tramite la sottomisura 4.3. La finalità dell'intervento che preveda la realizzazione o l'adeguamento di viabilità minore deve comunque essere chiaramente dimostrata negli elaborati progettuali, con riferimento anche a dati di utilizzazione della viabilità medesima ai fini turistico-ricreativi. A titolo esemplificativo può trattarsi di viabilità di accesso a posti tappa di tracciati escursionistici, caposaldi della rete escursionistica regionale (REL). Per tracciati dedicati ad attività sportive si intendono tracciati utilizzabili ad esempio con biciclette oppure ippovie. I tracciati devono ordinariamente essere specializzati e comunque non destinati all'uso con mezzi motorizzati (ad es. crossodromi). In ogni caso la valutazione istruttoria verterà anche sulle modalità di gestione prevista per i tracciati. Gli investimenti connessi all'arrampicata sportiva sono ammissibili solo se inseriti in un contesto più generale di valorizzazione dell'area boscata di riferimento. Si rimarca il fatto che la sottomisura prevede che gli interventi abbiano una ricaduta diretta in termini di pubblica utilità.

Ho un fabbricato rurale in proprietà e vorrei farlo diventare un rifugio escursionistico utilizzando i contributi previsti. Quali sono le tipologie di strutture inquadrabili come rifugi escursionistici e pertanto ammissibili a contributo?

Secondo la definizione data dalla Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane, di norma posti ad altitudine non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzione di posto tappa. I rifugi escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni statutariamente operanti nel settore dell’alpinismo o dell’escursionismo, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d’uso della struttura ricettiva.

 I tracciati escursionistici di cui alla sottomisura M08.05 sono soggetti alle disposizioni previste dalla legge regionale sulla Rete Escursionistica della Liguria (REL)?

La L.R. n. 24/2009 stabilisce alcune disposizioni volte ad ottimizzare il sistema dei tracciati escursionistici nella regione. A tal fine prevede, tra l'altro, l'istituzione di una "Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria" nella quale siano adeguatamente inseriti i tracciati, a fronte di alcune caratteristiche e requisiti. Si ricorda in merito che l'art. 10, comma 4 della predetta norma stabilisce quanto segue: "Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario, non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definite nell'articolo 2, che non siano iscritti alla Carta inventario".

Pertanto la richiesta di un aiuto pubblico a valere sulla Sottomisura M08.05 per un investimento relativo ad un tracciato a finalità escursionistiche sottintende l'assoggettamento alla iscrizione del tracciato medesimo alla citata Carta inventario. A tal fine, qualora il tracciato interessato non sia ancora iscritto, è necessario che alla domanda di aiuto il richiedente alleghi un atto di impegno alla iscrizione del tracciato medesimo. In sede di domanda di pagamento (del saldo) dovrà quindi essere dimostrato di avere ottemperato alle disposizioni regionali previste per l'iscrizione alla Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria. Per informazioni è possibile visionare il sito http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/linkPagina.do?canale=/Home/020natura/040reteescursionisticaligure

 

 

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