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12
Nov
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Pagamenti per stato di avanzamento lavori nella pianificazione forestale

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Al fine di garantire comportamenti omogenei in tutta la Liguria, si forniscono a questo riguardo i seguenti chiarimenti.

I bandi del PSR relativi a investimenti consentono la presentazione di domande di pagamento parziali, in corrispondenza di stati di avanzamento dei lavori, a condizione che siano riferiti a lotti funzionali.

Nel caso si tratti di acquisti, normalmente non ci sono difficoltà nell’individuare un lotto funzionale. Nel caso di investimenti relativi a beni immobili la situazione è più articolata, ma è già stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Autorità di Gestione.

Il caso della pianificazione forestale (segnatamente la predisposizione di Piani di assestamento e utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale -PdA- o di Piani di Gestione Forestale -PGF- sostenuta dalla sottomisura 8.5) è ancora differente, trattandosi di un investimento di tipo immateriale, in cui il prodotto finale è appunto il Piano, che tuttavia nella sua formazione prevede una serie di attività, sia di campo che di tipo elaborativo e concettuale.

In linea teorica, infatti, il Piano può esercitare la sua funzione (per la quale è concesso il finanziamento), solo dopo essere stato ultimato e debitamente approvato, a seguito dell’istruttoria tecnica prevista, compresa l’acquisizione di pareri eventualmente necessari.

Tuttavia la definizione di “lotto funzionale” non può applicarsi solo al Piano approvato: in questo modo si creerebbe, tra l’altro, un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri tipi di investimento.

Si può pertanto considerare “lotto funzionale”, nel caso della redazione dei Piani forestali, una realizzazione parziale delle attività che concorre alla realizzazione dell’intero investimento. La funzionalità, in questo caso, deve essere riferita al completamento della parte di investimento realizzata e che si rende comunque disponibile e funzionale per i passaggi successivi, e non alla funzione che l’intero Piano svolgerà una volta approvato.

In tal senso, anche al fine di perseguire una adeguata progressione della spesa e contestualmente consentire ai beneficiari di ridurre il ricorso ad anticipazioni di cassa, possono essere presentate domande di pagamento per stati di avanzamento lavori, con spese adeguatamente rendicontate, rispettivamente per:

a)      Piani di Assestamento e utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali (PdA)

1)   al completamento delle diverse attività in bosco, come i rilievi forestali previsti o la segnatura dei confini;

2)   alla presentazione degli elaborati di Piano completi al Settore Ispettorato Agrario competente, ivi compresi gli adempimenti di caricamento sul Sistema Informativo per l’Assestamento Forestale (SIAF).

Nei casi di cui al punto 1) l’importo della domanda di pagamento sarà definito sulla base del valore delle attività realizzate, utilizzando a tal fine i parametri di spesa presenti a preventivo, allegando alla domanda di pagamento una breve relazione di congruità del collaudatore incaricato, mentre nei casi di cui al punto 2), ove tutto il lavoro è completato fatta salva la necessità di eventuali modifiche e integrazioni che venissero richieste durante la fase istruttoria, la domanda di pagamento non necessita di altra documentazione e potrà riguardare al massimo il 90% dell’importo concesso;

b)      Piani di gestione forestale (PGF)

In questo caso, ove non sono ordinariamente previsti rilievi di campo, è possibile la presentazione di una domanda di pagamento per uno stato di avanzamento lavori solo alla presentazione degli elaborati di piano completi al Settore Ispettorato Agrario competente, ivi compresi gli adempimenti di caricamento sul SIAF. Come per i PdA la domanda di pagamento potrà riguardare al massimo il 90% dell’importo concesso.

Resta ovviamente fermo il fatto che, per entrambe le tipologie di pianificazione, la domanda di pagamento del saldo finale, e comunque l’erogazione dello stesso, è subordinata alla approvazione finale del Piano.

 

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23
Mag
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Quesiti ricorrenti: Misura 8 e sottomisura 8.4 - Criteri di selezione

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Misura 8

I criteri di selezione (comuni alle sottomisure M08.03/04/05) nelle rispettive tabelle declinano i Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR) con la seguente frase:  “L’area di intervento ricade all’interno di una superficie afferente ad un Parco Nazionale o Regionale, ad una Riserva regionale o in un’area della Rete Natura 2000 per una quota compresa tra … “ Nel caso del singolo intervento è quindi necessario verificare per quanta parte (di superficie o sviluppo lineare, a seconda del tipo di investimento) l'intervento ricada o meno nelle aree indicate. Come bisogna calcolare la superficie ricadente nel criterio anzidetto nel caso una domanda di aiuto preveda diversi interventi (ad es. un intervento selvicolturale, uno sulla viabilità ed uno puntuale su un fenomeno di dissesto)?

In caso di più interventi collegati ad una stessa domanda di sostegno, il punteggio di selezione viene attribuito, per necessaria semplicità applicativa, facendo la media aritmetica dei singoli punteggi. Ad es., nel caso di una domanda sulla sottomisura M08.03 relativa ai tre interventi proposti nel quesito, ed utilizzando dei punteggi ipotetici, l'operazione da compiere è la seguente:

-      intervento selvicolturale di prevenzione incendi, per una superficie di 4,6 ettari, interamente ricadenti in area Natura 2000 = punti 30

-      intervento di realizzazione di fascia tagliafuoco di lunghezza totale pari a 3,4 Km., di cui 1,2 ricadenti in area Natura 2000 = punti 10 (perché ricade per il 35,29% nell'area prioritaria)

-      intervento di realizzazione di una palificata a doppia parete per il consolidamento di altra strada forestale, in territorio non rientrante in area Natura 2000 = punti 0

Il punteggio medio da attribuire all'intera domanda di aiuto sarà 13.33 (30+10+0=40/3=13,33)

Nel caso siano da applicare dei punteggi in riduzione (per le aree a rischio incendio, rischio idrogeologico e rischio fitosanitario) questi devono essere applicati prima di fare la media dei punteggi, perché essi sono riferiti al singolo intervento.

Sottomisura M08.04 

I criteri di selezione della Sottomisura M08.04 nella tabella punteggi indica tra i Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR) la seguente:  “Interventi che riguardano le superfici che hanno subito i maggiori danni …” Il bando definisce anche come individuare l'Area di intervento, differente appunto per le diverse tipologie di intervento,  funzionale a calcolare l'entità del danno occorso al potenziale forestale. In tal senso il bando indica inoltre: il danno deve comunque interessare almeno il 20% del potenziale forestale, valutato in termini non di sola massa legnosa,  ma  di  effettiva  destinazione  commerciale  o  erogazione  di  servizi  dei  prodotti  del soprassuolo venuta meno. Cosa si intende con quest'ultima indicazione?

Innanzitutto si evidenzia che la frase citata presenta un refuso; la stessa deve essere letta come "il danno deve comunque interessare almeno il 20% del potenziale forestale, valutato in termini non di sola massa legnosa,  ma  di  effettiva  destinazione  commerciale  dei prodotti o  erogazione  di  servizi del soprassuolo venuta meno". In buona sostanza il bando precisa che il danno che il potenziale forestale può avere subito non si sostanzia solo nel numero e nel volume delle piante bruciate (o schiantate da vento, o colpite da fitopatie), ma la valutazione può allargarsi anche ai servizi prodotti dal bosco. La valutazione del potenziale forestale deve procedere come sotto indicato:

  • per gli interventi selvicolturali con i rilievi nelle Aree di Saggio, che dovranno essere integrate dal rilevamento del danno specifico, quale ad esempio piante/ceppaie carbonizzate, decedute in conseguenza all’attacco di patogeni, stroncate dalla galaverna, schiantate a terra, etc. e dovranno essere opportunamente integrate da rilievi fotografici o di altro tipo. Potranno essere ripetuti in aree di raffronto esterne a questa, assimilabili a questa per tipologia forestale e non soggette al danno. La valutazione del danno al potenziale forestale deve fare emergere un danno quantificato in termini di numero di piante danneggiate o di massa legnosa compromessa, come evidenziato nell’Allegato E intervento 17. Nel caso la destinazione forestale sia turistico ricreativa o comunque non meramente destinata alla produzione legnosa, il danno al potenziale forestale è riconducibile alla percentuale di superficie forestale non più funzionale all’attività (la cui sussistenza dovrà essere documentata) rilevata e documentata dal progettista.
  • per gli interventi di ripristino di sezioni idrauliche di deflusso e delle opere di difesa di sponda o in alveo nei corsi d’acqua il bacino a monte del punto sul quale ricade l’intervento (fare riferimento alla cartografia regionale del Reticolo Idrografico e Nodi Idrografici) deve avere copertura boschiva per più del 75%. Il danno viene valutato sul bacino a monte della sezione dell’area di intervento in termini di superficie forestale danneggiata, rilevata come al punto precedente.
  • per gli interventi di ripristino delle strutture e infrastrutture di protezione, controllo, monitoraggio degli incendi e di altre calamità il potenziale forestale viene valutato in funzione della percentuale di mancata funzionalità della struttura ed infrastruttura rispetto alla situazione di partenza. In particolare per la viabilità forestale che risulti compromessa (ad esempio interruzione di una strada carrabile forestale a causa di una smottamento) si deve valutare la superficie forestale servita (convenzionalmente, per una strada forestale, si considera una fascia di 100 metri per lato ipoteticamente ispezionabile con un verricello) sul totale della superficie forestale servita dalla strada in condizioni antecedenti al danno. Un danno puntuale su una strada, come una interruzione, può compromettere la funzionalità di tutto il tratto successivo a tale punto se la strada non ha altro sbocco, se la strada ha altro sbocco si può considerare forfettariamente il 50% del tratto successivo come non utilizzabile in funzione delle diseconomie causate alla gestione.
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23
Mag
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Quesiti ricorrenti: Sottomisure 8.3 e 8.5 - Interventi ammissibili

Inviato il in Interventi ammissibili

Sottomisura: M08.03 

Gli interventi per il mantenimento e recupero delle superfici a pascolo con finalità antincendio sono ammissibili sempre quando contigue ad un bosco?

No, sono ammissibili solo gli interventi strettamente funzionali alla difesa del bosco. Per tale ragione le superfici coinvolte devono configurarsi quali aree di margine al bosco ed avere uno sviluppo lineare ed una profondità tali da garantire ragionevolmente l'interruzione del procedere delle fiamme. Le situazioni possono essere molto articolate, ma si devono configurare quali soluzioni di continuità su versanti boscati (e non ad esempio aree sommitali o di fondovalle). La gestione del pascolo deve garantire l'assenza di arbusti o accumuli di cotica erbacea infiammabili con una turnazione stringente e definita dal Piano di pascolamento previsto.

Sottomisura: M08.05

Cosa si intende negli interventi ammissibili della sottomisura 8.5 per "viabilità minore"? E per "tracciati dedicati ad attività sportive"? Vi rientrano strade forestali ed anche strade comunali, interpoderali? Vi possono rientrare strutture per arrampicata sportiva?

Nella viabilità minore sono escluse le strade carrabili classificate come statali, regionali, provinciali e comunali. E' altresì ordinariamente esclusa la viabilità forestale classificata come principale, sostenuta tramite la sottomisura 4.3. La finalità dell'intervento che preveda la realizzazione o l'adeguamento di viabilità minore deve comunque essere chiaramente dimostrata negli elaborati progettuali, con riferimento anche a dati di utilizzazione della viabilità medesima ai fini turistico-ricreativi. A titolo esemplificativo può trattarsi di viabilità di accesso a posti tappa di tracciati escursionistici, caposaldi della rete escursionistica regionale (REL). Per tracciati dedicati ad attività sportive si intendono tracciati utilizzabili ad esempio con biciclette oppure ippovie. I tracciati devono ordinariamente essere specializzati e comunque non destinati all'uso con mezzi motorizzati (ad es. crossodromi). In ogni caso la valutazione istruttoria verterà anche sulle modalità di gestione prevista per i tracciati. Gli investimenti connessi all'arrampicata sportiva sono ammissibili solo se inseriti in un contesto più generale di valorizzazione dell'area boscata di riferimento. Si rimarca il fatto che la sottomisura prevede che gli interventi abbiano una ricaduta diretta in termini di pubblica utilità.

Ho un fabbricato rurale in proprietà e vorrei farlo diventare un rifugio escursionistico utilizzando i contributi previsti. Quali sono le tipologie di strutture inquadrabili come rifugi escursionistici e pertanto ammissibili a contributo?

Secondo la definizione data dalla Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane, di norma posti ad altitudine non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzione di posto tappa. I rifugi escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni statutariamente operanti nel settore dell’alpinismo o dell’escursionismo, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d’uso della struttura ricettiva.

 I tracciati escursionistici di cui alla sottomisura M08.05 sono soggetti alle disposizioni previste dalla legge regionale sulla Rete Escursionistica della Liguria (REL)?

La L.R. n. 24/2009 stabilisce alcune disposizioni volte ad ottimizzare il sistema dei tracciati escursionistici nella regione. A tal fine prevede, tra l'altro, l'istituzione di una "Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria" nella quale siano adeguatamente inseriti i tracciati, a fronte di alcune caratteristiche e requisiti. Si ricorda in merito che l'art. 10, comma 4 della predetta norma stabilisce quanto segue: "Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario, non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definite nell'articolo 2, che non siano iscritti alla Carta inventario".

Pertanto la richiesta di un aiuto pubblico a valere sulla Sottomisura M08.05 per un investimento relativo ad un tracciato a finalità escursionistiche sottintende l'assoggettamento alla iscrizione del tracciato medesimo alla citata Carta inventario. A tal fine, qualora il tracciato interessato non sia ancora iscritto, è necessario che alla domanda di aiuto il richiedente alleghi un atto di impegno alla iscrizione del tracciato medesimo. In sede di domanda di pagamento (del saldo) dovrà quindi essere dimostrato di avere ottemperato alle disposizioni regionali previste per l'iscrizione alla Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria. Per informazioni è possibile visionare il sito http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/linkPagina.do?canale=/Home/020natura/040reteescursionisticaligure

 

 

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22
Mag
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Quesiti ricorrenti: Misura 8 - Gestione forestale associata

Inviato il in Gestione forestale associata

I modelli di contratto predisposti per l'adesione alle misure 08.03, 08.04 e 08.05 devono intendersi come immodificabili oppure possono essere integrati o variati a seconda delle esigenze? Nel caso in cui possano essere modificati, la variazione deve essere preventivamente approvata dagli uffici regionali?

Come indicato nel documento a corredo degli schemi esemplificativi di contratto, disponibile nelle medesime pagine del portale www.agriligurianet.it i relativi documenti non sono "modelli", ma appunto schemi esemplificativi; in tal senso i loro contenuti possono essere modificati ed adattati alle diverse necessità dei contraenti. Vi sono tuttavia indicazioni che stabiliscono impegni e responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, oppure sancire decadenze, limitazioni della facoltà di sollevare eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, ecc. Tali clausole - riportate in particolare negli artt. 1, 3 e 5, relativi all’oggetto del contratto, alle concessioni e al mandato gestionale nonché alla durata -devono invece essere presenti, ancorché eventualmente in altre forme, nella sostanza dei contratti che saranno presentati a corredo delle domande di aiuto. Non è prevista alcuna previa approvazione da parte degli uffici regionali. I contratti presentati verranno valutati nella fase istruttoria delle domande di sostegno.

I contratti (sia tra proprietari e ditte, sia tra soli proprietari) devono obbligatoriamente essere a titolo non oneroso, oppure è possibile prevedere il pagamento di un corrispettivo?

La questione non è rilevante ai fini del PSR, ma è disciplinata dal Codice civile e dalla relativa giurisprudenza, a cui si rimanda per una valutazione sotto la propria piena responsabilità. Si ricorda in merito che il contratto di comodato è un negozio essezialmente gratuito (art. 1803, comma II del C.C.) e l'eventuale pagamento di un corrispettivo (previsto nel cd. comodato "modale") non deve configurare una controprestazione a vantaggio del concedente (perché diversamente diventerebbe un canone di locazione).

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22
Mag
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Quesiti ricorrenti: Misura 8 - Beneficiari Enti pubblici

Inviato il in beneficiari enti pubblici

Nei bandi delle diverse sottomisure, in relazione ai beneficiari pubblici, è scritto: "Per l'espletamento delle procedure di appalto è obbligatorio avvalersi della stazione unica appaltante regionale (SUAR)". Si chiede se l'obbligatorietà valga anche per gli appalti sotto soglia e se l’obbligo di avvalersi della SUAR sussista anche nel caso che il Comune richiedente faccia parte di una Unione di Comuni che si sia qualificata come centrale di committenza (art. 37, comma 4, lettera b Dlgs 50/2016).

La risposta al quesito sarà oggetto di una specifica modifica al bando, per il dovuto chiarimento formale. Ad ogni buon conto, l’obbligo di avvalersi di una stazione appaltante sussiste nel caso in cui sia prevista una procedura d’appalto. I cosiddetti “affidamenti diretti”, disciplinati dall’art. 36, comma 2) lettera a) del Dlgs 50/2016, sotto la soglia degli € 40.000, devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni del medesimo codice. Inoltre, secondo la vigente normativa, il soggetto richiedente può fare riferimento ad una propria centrale di committenza, purché qualificata come tale. Pertanto l’obbligo di avvalersi della SUAR non sussiste se il soggetto richiedente utilizza una diversa stazione appaltante.

Ad ogni modo, al fine di disporre di uno strumento di controllo procedurale utile per il beneficiario pubblico e per le valutazioni istruttorie, per gli acquisti di beni e servizi nonché i concorsi pubblici di progettazione deve essere compilata e allegata alla domanda di sostegno la check list “Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – DOMANDA DI SOSTEGNO - per autovalutazione ad uso dei beneficiari”, secondo il modello liberamente scaricabile seguendo il percorso: http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html  Oppure all’indirizzo web: http://bit.ly/2oSFfbE

Nei bandi, ai capitoli dedicati alla domanda di sostegno, è scritto che il progetto di intervento, tra l'altro, deve "essere corredato dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività) nonché quant’altro eventualmente necessario per attestare l’immediata eseguibilità di quanto previsto dal progetto (per le domande di sostegno presentate da un ente pubblico, è possibile riferirsi a un progetto di livello definitivo)". Anche i Comuni, quindi, devono allegare tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie in sede di presentazione della domanda di sostegno?

In linea generale il PSR prevede che alla domanda di sostegno debba essere allegato un progetto di pronta cantierabilità. Per gli Enti pubblici, tuttavia, predisporre una progettazione esecutiva già nella fase di presentazione della domanda può risultare un passo eccessivamente oneroso, in assenza peraltro di certezza della copertura dell'intervento. Per questo motivo i bandi specificano che può essere accettato un progetto di livello definitivo. Il livello definitivo della progettazione è quello definito dal D.lgs. n. 50/2016, in particolare dall'art. 23 comma 7) che dice:  "Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". Quindi, poiché il livello definitivo contiene tutti gli elementi per il rilascio delle autorizzazioni (ma non già le autorizzazioni), può essere presentata domanda sul PSR senza che le autorizzazioni già ci siano. Si richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che i bandi prevedono comunque una tempistica di realizzazione degli interventi richiesti, decorrente dalla data di concessione del sostegno. Pertanto gli Enti pubblici dovranno operare una attenta programmazione degli interventi, dovendo scomputare i tempi necessari per l'ottenimento degli eventuali titoli abilitativi necessari dal numero di mesi disponibili per fare i lavori.

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22
Mag
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Quesiti ricorrenti: Misura 8 - Interventi selvicolturali/Progetto di intervento

Inviato il in Interventi selvicolturali - Progetto di intervento

Le indicazioni connesse ai rilievi dendrometrici previsti dall'allegato E per i progetti selvicolturali (percentuale di superficie da rilevare con area di saggio, soglia di cavallettamento, …) sono vincolanti anche nel caso in cui il progetto di intervento interessi aree per le quali è presente o è in via di predisposizione un piano di assestamento o di gestione con parametri di rilievo differenti?

No, ordinariamente valgono le indicazioni desunte dai rilievi del piano. Va comunque fatta salva la puntuale definizione dei parametri di intervento selvicolturali (previsti dall'allegato E).

La cubatura delle Aree di Saggio (ADS) deve avvenire in base a quali tabelle di cubatura?

La cubatura delle ADS può avvenire utilizzando le tabelle di cubatura (che andranno specificate nella relazione) già disponibili e riferite a Piani di Assestamento in corso di redazione, vigenti o scaduti e relativi ad aree contigue o comunque assimilabili.  In seconda battuta si potrà ricorrere alle tavole IFNI.

Durante la realizzazione di un progetto selvicolturale, se all'interno delle aree di saggio di una delle tipologie riportate nella tabella dell'allegato E) si dovesse rilevare una provvigione tale da poter considerare alta l'intensità di intervento anziché media (per esempio), si può, ovviamente specificandolo nella relazione, considerare l'intervento con l'intensità rilevata anziché con quella parametrata nelle tipologie forestali?

No, perché all'interno delle tipologie forestali della tabella di cui all'allegato E) i valori di intensità di intervento sono stati stabiliti a priori, valutando i diversi aspetti che pesano proprio sulla modulazione del costo standard (si è già detto che nel concetto di "intensità" rientrano parametri diversi, come la complessità operativa e la quantità/qualità del materiale di risulta, che pesano sull'economia complessiva dell'intervento). L'utilizzo dei valori rilevati all'interno delle a.d.s. per la definizione dell'intensità dell'intervento, è consentito solamente nei casi in cui ci si trovi all'interno di soprassuoli non rientranti fra le categorie delineate nelle tipologie forestali di cui all'allegato E).

 

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18
Set
1

Nuova programmazione: misure di interesse forestale

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Al fine di cominciare a inquadrare le possibilità offerte dalla nuova programmazione nel settore forestale, è disponibile uno schema semplificato che richiama i contenuti dei diversi articoli della proposta di regolamento n.627/2011 afferenti al settore in questione. Nel documento, che non riporta certamente schede di misura vere e proprie (mancano infatti ancora alcuni presupposti formali e sostanziali), sono tuttavia disponibili dei semplici raccordi con le indicazioni di massimale previsto, che agevolano la lettura. Alcuni articoli si riferiscono ovviamente a misure di non esclusivo interesse forestale, ma certamente lo riguardano.

schema-misure-forestali.doc

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Recente commento in questo post - Mostra tutti i commenti
  • Monica Rontini dice #
    Credo che le misure presentate, offrano buoni spunti per attività conoscitive, di studio e pianificazione su un territorio ricco d

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