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27
Set
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Quesiti ricorrenti: Affidamento diretto

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Per i beneficiari pubblici, in caso di “affidamento diretto” che non comporta una modifica della spesa ammessa con l’‘atto di ammissione a titolo provvisorio’, è necessario presentare una domanda di variante per ribasso d’asta sul portale SIAN? 

, per i beneficiari pubblici, sebbene l’affidamento dei lavori/forniture di cui all’operazione, avvenga tramite “affidamento diretto” secondo la normativa vigente, senza ribasso della spesa ammessa con l’atto di ammissione a titolo provvisorio, è necessario presentare tramite il SIAN una apposita domanda di variante per ribasso d’asta, al fine di consentire all’ente istruttore di confermare il sostegno ammesso con emissione di un atto di ammissione a titolo definitivo.

Anche nei casi di “affidamento diretto” vige l’obbligo, previsto dai pertinenti bandi, di presentare la domanda di variante per ribasso d’asta entro e non oltre 15 giorni lavorativi dall’affidamento. La tardiva presentazione della domanda di variante per ribasso d’asta comporta una riduzione del contributo spettante, calcolata sull’importo del contributo originariamente ammesso, con una percentuale pari allo 0,20% per ogni giorno lavorativo di ritardo con una penalità massima del 20%.

Unitamente alla domanda di variante per ribasso d’asta deve essere obbligatoriamente allegata la check list “Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - FASE SUCCESSIVA ALLA AGGIUDICAZIONE”, secondo i modelli liberamente scaricabili seguendo il percorso:

https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html

Nel caso in cui l’operazione ammessa necessiti di specifiche autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri o altra documentazione necessaria all’esecuzione dell’investimento e questi non siano stati inviati con la domanda di sostegno, questi devono essere trasmessi con la domanda di variante per ribasso d’asta.

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25
Nov
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INTEGRAZIONE: Quesiti ricorrenti: sottomisura 4.4.2 - Spese ammissibili

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Qual è la soglia massima di ammissibilità per il lavoro volontario non retribuito per persona, in caso di gestore o proprietario di terreno non impresa agricola?

Il bando per la sottomisura 4.4.2, in riferimento alle lavorazioni in "economia diretta" prevede che "possono prestare la propria opera per la realizzazione delle protezioni di cui alla lettera a) -Recinzioni e altri sistemi di protezione- anche i proprietari o gestori di terreni agricoli; in tal caso la soglia massima di ammissibilità per il lavoro volontario non retribuito è fissata in 80 ore/uomo per anno, corrispondente a 10 giornate lavorative".

Come dettagliato nella DGR 1115/2016 "Definizione dei criteri per l’ammissibilità delle spese", per quanto riguarda il "Volume massimo ammissibile di lavoro volontario non retribuito", il costo orario dell’operaio florovivaista profilo IV livello b ex qualificato super può essere assunto come parametro dal momento che risulta simile a quello degli operai agricoli.

Il Prezzario Regionale Opere Edili dell'anno 2020 riporta un valore orario di €/h 29,68 in riferimento all'Operaio Profilo IV Livello b (Ex Qualificato Super); il suddetto valore, detratto dell'utile di impresa (10%), dà come risultato un importo netto orario di €/h 26,98.

In virtù di quanto espresso, ogni proprietario o gestore di terreni agricoli, in riferimento al bando della sottomisura 4.4.2, può eseguire prestazioni in "economia diretta", per un massimo annuale, pari a € 2.158,55.

Come richiamato dalla DGR 1115/2016, comunque, permane l'obbligo di rendicontare con fatture una quota almeno pari al contributo. Per quanto non esplicitato si rimanda al bando nonché alla citata DGR sull’ammissibilità delle spese.

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12
Ott
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Quesiti ricorrenti: sottomisura 16.9 - Spese di viaggio

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Le spese di viaggio possono essere presentate a rimborso anche dai destinatari finali?

Si, anche i destinatari finali (definiti al punto 6 lettera b del bando sottomisura 16.9 approvato con DGR 465/2019) possono rendicontare le spese di viaggio sostenute nell’ambito del progetto, purché vengano rispettate le modalità indicate alla lettera c paragrafo 3.4 della DGR 1115/2016.

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06
Lug
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Quesiti ricorrenti: sottomisura 4.4.2 - Spese ammissibili

Inviato il in Spese ammissibili

Qual è la soglia massima di ammissibilità per il lavoro volontario non retribuito per persona, in caso di gestore o proprietario di terreno non impresa agricola?

Il bando attualmente aperto per la sottomisura 4.4.2, in riferimento alle lavorazioni in "economia diretta" prevede che "possono prestare la propria opera per la realizzazione delle protezioni di cui alla lettera a) -Recinzioni e altri sistemi di protezione- anche i proprietari o gestori di terreni agricoli; in tal caso la soglia massima di ammissibilità per il lavoro volontario non retribuito è fissata in 80 ore/uomo per anno, corrispondente a 10 giornate lavorative".

Come dettagliato nella DGR 1115/2020 "Delibera Spese Ammissibili", per quanto riguarda il "Volume massimo ammissibile di lavoro volontario non retribuito", il costo orario dell’operaio florovivaista profilo IV livello b ex qualificato super può essere assunto come parametro dal momento che risulta simile a quello degli operai agricoli.

Il Prezzario Regionale Opere Edili dell'anno 2020 riporta un valore orario di €/h 29,68 in riferimento all'Operaio Profilo IV Livello b (Ex Qualificato Super); il suddetto valore, detratto dell'utile di impresa (10%), dà come risultato un importo netto orario di €/h 26,98.

In virtù di quanto espresso, ogni proprietario o gestore di terreni agricoli, in riferimento al bando della sottomisura 4.4.2, può eseguire prestazioni in "economia diretta", per un massimo annuale, pari a € 2.158,55.

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19
Dic
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Quesiti ricorrenti: sottomisura 4.4.2 - Costi ammissibili

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Per quanto riguarda le recinzioni comprensoriali, nel caso in cui facciano parte dell’“Accordo funzionale tra proprietari e/o gestori di terreni agricoli” sia soggetti in possesso di P.IVA che privati conduttori dei terreni, l’IVA rappresenta un costo ammissibile? 

 Come previsto dalla D.G.R. 1115 del 1/12/2016 (Definizione dei criteri per l’ammissibilità delle spese), in base all’art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA.

In caso di recinzioni comprensoriali, in cui sono presenti sia soggetti dotati di P.IVA che di privati conduttori del fondo agricolo, l’importo dell’IVA rappresenta un costo ammissibile solamente in riferimento agli interventi realizzati su terreni in conduzione ai privati, per gli interventi condotti da soggetti in possesso di P.IVA, in quanto scaricabile, l’IVA degli interventi realizzati non può essere considerata un costo ammissibile.

In sede di redazione del progetto, e del relativo quadro economico, dovrà essere bene indicata la spesa massima, compresa di IVA solo se ammissibile, e del relativo contributo richiesto.

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19
Lug
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Quesiti ricorrenti: sottomisura 4.1 - spesa ammissibile

Inviato il in Spese ammissibili

Nel caso in cui gli investimenti, previsti in una domanda di sostegno sulla sottomisura 4.1, siano realizzati tramite prestazione volontaria non retribuita (lavori in economia) e richiedano per l’esecuzione tempi diversi da un anno intero, come si determina il volume massimo di spesa ammissibile?

Se la realizzazione degli investimenti richiede meno di un anno, il beneficiario ha la facoltà di concentrare l’intera disponibilità annuale di mano d’opera, stabilita dalla DGR 1115/2016 in 50 giornate di lavoro (400 ore), in un periodo più breve, fermo restando che, in questo caso, non possono essere riconosciute altre spese relative a lavoro volontario non retribuito fino a conclusione di in intero periodo annuale.

Se la realizzazione degli investimenti richiede più di un anno, la disponibilità di mano d’opera di cui sopra deve essere moltiplicata di conseguenza.

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02
Gen
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Quesiti ricorrenti: Misura 4.1 - Spese ammissibili

Inviato il in Spese ammissibili

Sono ammissibili macchine non propriamente agricole (ad esempio un escavatore)?
NO. Sono ammissibili i soli mezzi che possono essere classificati come agricoli (il certificato di conformità rilasciato dalla ditta costruttrice deve riportare la denominazione “Agricolo”, possono rientrarvi anche i mezzi operatori agricoli appunto).  Costituiscono eccezione le aziende agricole che, per la natura della loro produzione e la conseguente organizzazione aziendale, necessitano di continui scavi e movimentazioni di terra per realizzare la loro particolare produzione agricola – appartengono a questa categoria, per esempio, i vivai di piante da esterno allevate in piena terra. Per questo particolare tipo di aziende e di produzione, quindi, un escavatore è a tutti gli effetti una macchina impiegata in un processo produttivo agricolo. I macchinari, come tutti gli altri investimenti,  devono essere funzionali e dimensionati (anche per gli aspetti economici) all'effettiva consistenza aziendale.

Sono ammissibili mezzi agricoli a Km 0?
No, non sono ammissibili i mezzi a km 0.

Il compromesso può essere fatto prima della presentazione dell'istanza di P.S.R.? L'importo relativo al compromesso è ammissibile a contributo anche se antecedente la presentazione della domanda?
No in quanto la stipula del compromesso costituisce avvio dell'investimento che, come previsto dal PSR, non può essere antecedente alla domanda di sostegno.  Si rammenta che nel caso di acquisto di terreni o di fabbricati è sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione,  il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti. (vedere elenco documentazione da allegare alla sottomisura 4.1, pubblicato su agriligurianet.it)

Come deve essere determinato il valore a nuovo dei fabbricati? Su dei parametri standard (es borsino quotazioni immobiliari) oppure analiticamente? Occorre una perizia asseverata?
Nel caso di acquisto di terreni o di fabbricati, la valutazione del valore immobiliare necessaria a dimostrare che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato, può essere valutata, attraverso la banca dati consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Banche+dati/. Nel caso l'immobile oggetto di valutazione non sia assimilabile a quelli presenti nella banca dati, è necessaria l’attestazione di un tecnico abilitato indipendente con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato.

La realizzazione di uffici, spogliatoi e bagni  può beneficiare dell'aiuto della sottomisura 4.1?
I locali destinati ad uffici, spogliatoi e bagni possono essere ammessi se relativi e necessari alla produzione, alla trasformazione e vendita dei prodotti agricoli esclusivamente di provenienza aziendale.Si ricorda che gli investimenti ammissibili sulla sottomisura 4.1 possono riguardare: a) la produzione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); b) le attività complementari svolte dall’azienda agricola per la trasformazione e/o la vendita di prodotti agricoli di provenienza aziendale, a condizione che i prodotti della trasformazione siano ancora prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

L'acquisto di un immobile è possibile solo se sullo stesso si va a fare una ristrutturazione sostanziale? ossia se l'immobile non necessita di ristrutturazione sostanziale, in quanto già dotato di quanto necessario, l'acquisto non è ammissibile, pertanto l'azienda dovrebbe eventualmente optare per una nuova costruzione per poter usufruire dell'aiuto?
Come riportato chiaramente nel bando 4.1, approvato con DGR 1394/2015,  è una spesa ammissibile solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione.

E' ammissibile al sostegno l'acquisto di un immobile che è già in disponibilità dell'azienda con contratto di affitto o altro titolo?
No, non è ammissibile in quanto non rappresenta un miglioramento dell'azienda. Sono infatti considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda agricola.

I muri di sostegno che sottostanno a colture non perenni (es. anemoni e ranuncoli) possono essere finanziati?
I muri di sostegno sono ammissibili, nel quadro di un intervento complessivo di investimenti che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola, dimostrabile tramite la redazione del piano di sviluppo aziendale (PAS).

Sono ammissibili a sostegno gli impianti di piante officinali/aromatiche come ad esempio la lavanda?
Il bando sottomisura 4.1, approvato con DGR 1394/2015, al punto 3 del capitolo “Condizioni relative all’ammissibilità degli investimenti” prevede tra gli investimenti ammissibili: “impianto di colture poliennali finalizzate al miglioramento fondiario quali frutteti, oliveti, vigneti o colture arboree o arbustive con un ciclo colturale di almeno cinque anni”. E' attualmente ancora in vigore la DGR 1262/2011 che indica la  durata ordinaria del ciclo vitale della lavanda in 10 anni. Si ritiene pertanto che sia una coltura ammissibile a sostegno, naturalmente per quanto riguarda l'impianto di lavanda da taglio e non la coltura in vaso.

Nel caso di acquisto di terreno agricolo dal suocero del beneficiario, lo stesso è ammissibile a finanziamento?
Il bando sottomisura 4.1, approvato con DGR 1394/2015, prevede come non ammissibili "le compravendite di terreni e fabbricati effettuate tra soggetti aventi interessi comuni (parenti e affini fino al terzo grado, soci dell'acquirente e/o del venditore). Pertanto, essendo il suocero un affine di primo grado, la spesa non e ammisibile.

La concessione al prelievo dell'acqua è una condizione indispensabile per l'ammissibilità al finanziamento (per gli interventi legati alla irrigazione)?
La presenza della concessione/autorizzazione alla derivazione idrica, nel caso di investimenti nell’irrigazione,  è  una condizione che determina la cantierabilità dell’investimento, pertanto tale requisito deve essere assolto al momento della presentazione della domanda di sostegno, cosi come previsto nel capitolo disposizioni generali, allegato A della DGR 612/2016.

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